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L’Agenzia delle Entrate sta per inviare circa 2 milioni di lettere ai contribuenti che hanno deciso di non aderire al Concordato Preventivo Biennale (CPB).
L’AdE vorrebbe convincere i circa 2 milioni di contribuenti che non hanno aderito entro lo scorso 31 ottobre al CPB, evidenziando la possibilità di approfittare della nuova finestra concessa fino al 12 dicembre per siglare il patto con l’Erario.
Tale possibilità è consentita solo ai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi entro il 31/10/2024.

Nelle lettere in arrivo, l’AdE ribadisce le premialità derivanti dall’adesione al CPB : «accesso a tutti i benefici premiali riconosciuti ai soggetti Isa» e potranno «optare per un’imposta sostitutiva con aliquote ridotte sul maggior reddito concordato».
Ricordiamo inoltre che l’adesione al concordato preventivo potrà consentire la sanatoria dei redditi per gli anni d’imposta dal 2018 al 2022.
Al fine di incentivare le adesioni al Concordato Preventivo Biennale, l’incentivo è stato inserito nella conversione del Decreto Omnibus e, nello stesso decreto, è stato altresì previsto un nuovo meccanismo sanzionatorio per chi non aderirà al CPB.
Al riguardo, l’Art. 2-ter della legge di conversione del DL Omnibus ha ridotto del 50% le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni relative ai tax year e ai tributi oggetto della proposta di Concordato Preventivo Biennale “non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1). “
“Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).”
La norma interviene sul limite di 50.000 euro previsto in via generale dal comma 1 dell’articolo 12 che recita:
“Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000”.
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