rimborsare agli importatori le somme indebitamente percepite<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nPer gestire in modo ordinato il previsto afflusso di istanze di rimborso, la CBP ha introdotto la procedura CAPE (Consolidated Administration and Processing of Entries). La nuova piattaforma \u00e8 oggi pienamente operativa.<\/p>\n\n\n\n
Il roll-out della CAPE<\/strong> avviene in fasi successive. La Phase 1<\/strong>, oggi attiva, riguarda esclusivamente le dichiarazioni non ancora liquidate<\/strong> e quelle la cui liquidazione non risalga a oltre 80 giorni<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Le fasi successive, con il relativo perimetro oggettivo e le istruzioni operative, saranno comunicate progressivamente da CBP.<\/p>\n\n\n\n
Rimborso dei dazi IEEPA: Soggetti legittimati e requisiti preliminari<\/h2>\n\n\n\n L\u2019istanza di rimborso pu\u00f2 essere presentata dall\u2019Importer of Record (IOR)<\/strong> intestatario delle dichiarazioni doganali. In alternativa, pu\u00f2 presentarla un customs broker autorizzato<\/strong> che abbia effettuato il filing per conto del medesimo importatore.<\/p>\n\n\n\nL\u2019accesso operativo alla procedura CAPE<\/strong> presuppone due condizioni tecniche fondamentali:<\/p>\n\n\n\n
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\n La disponibilit\u00e0 di un account attivo sul portale ACE<\/strong> di CBP;<\/li>La registrazione delle coordinate bancarie dedicate ai rimborsi (ACH)<\/strong>, da tenere distinte da quelle utilizzate per i pagamenti ordinari<\/strong>.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\nQuest\u2019ultimo aspetto \u00e8 particolarmente importante: in assenza di coordinate bancarie per il rimborso correttamente registrate<\/strong>, CBP non proceder\u00e0 all\u2019erogazione<\/strong>. Tale limitazione si applica anche nel caso in cui l\u2019istanza sia stata accolta nel merito.<\/p>\n\n\n\n\n <\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nRimborso dei dazi IEEPA: Il flusso operativo di presentazione<\/h2>\n\n\n\n Una volta soddisfatti i requisiti preliminari, la richiesta si articola in una serie di passaggi standardizzati<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nL\u2019utente accede alla sezione CAPE<\/strong> del portale ACE<\/strong> e scarica il template predisposto dal sistema<\/strong>. Nel file vanno inseriti, nella prima colonna, a partire dalla seconda riga, gli entry numbers delle dichiarazioni doganali<\/strong> oggetto della domanda di rimborso.<\/p>\n\n\n\nIl file, dopo essere stato salvato in formato CSV<\/strong>, viene caricato tramite il portale. Durante la fase di upload, il dichiarante deve confermare la propria legittimazione alla presentazione<\/strong> selezionando l\u2019apposita checkbox<\/em>.<\/p>\n\n\n\nLe validazioni automatiche<\/h2>\n\n\n\n Il sistema ACE<\/strong> effettua una serie di controlli automatici<\/strong> sulle istanze presentate. Le verifiche riguardano:<\/p>\n\n\n\n
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\n la correttezza formale del file caricato<\/strong>;<\/li>il formato e la validit\u00e0 degli entry numbers<\/strong>;<\/li>la coerenza tra le dichiarazioni indicate e l\u2019Importer of Record<\/strong>;<\/li>l\u2019ammissibilit\u00e0 delle singole entry<\/strong> al rimborso.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\nIl dettaglio completo delle validazioni \u00e8 disponibile nella guida ufficiale di CBP \u201cACE Portal \u2013 CAPE Declarations<\/em>\u201d (Publication No. 5514-0426, April 2026).<\/p>\n\n\n\nL\u2019esito dei controlli pu\u00f2 portare a tre scenari:<\/p>\n\n\n\n
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\n Accepted<\/strong>: la richiesta \u00e8 pienamente conforme e il sistema assegna un CAPE claim number univoco<\/strong>;<\/li>Accepted with Errors<\/strong>: solo alcune entry risultano valide, e il sistema genera un report di dettaglio<\/strong> con le cause di esclusione;<\/li>Rejected<\/strong>: nessuna entry soddisfa i criteri e la richiesta viene respinta integralmente.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\nRimborso dei dazi IEEPA: I profili di incertezza<\/h2>\n\n\n\n Sebbene la procedura di rimborso dei dazi USA IEEPA<\/strong> sia stata formalmente avviata, permangono vari profili di incertezza e complessit\u00e0<\/strong> che richiedono un\u2019analisi attenta caso per caso.<\/p>\n\n\n\nSul piano amministrativo e giurisdizionale<\/h3>\n\n\n\n Il diritto al rimborso \u00e8 subordinato all\u2019esito delle verifiche di CBP<\/strong> e all\u2019evoluzione del contenzioso pendente<\/strong>. L\u2019ammissibilit\u00e0 delle singole dichiarazioni dipende da fattori eterogenei, stato di liquidazione, tempestivit\u00e0 del filing originario, capacit\u00e0 di elaborazione dell\u2019Agenzia<\/strong>, che non sono sempre sotto il diretto controllo del contribuente.<\/p>\n\n\n\n\n <\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nSul piano contabile<\/h3>\n\n\n\n La rilevazione in bilancio<\/strong> di un credito per rimborso atteso non \u00e8 generalmente appropriata, poich\u00e9 non risultano pienamente soddisfatte le condizioni di certezza, esigibilit\u00e0 e legittimit\u00e0 giuridica<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nSul piano del transfer pricing<\/h3>\n\n\n\n Le politiche infragruppo<\/strong> che hanno incluso il costo dei dazi IEEPA<\/strong> tra gli oneri rilevanti per la determinazione dei prezzi di trasferimento<\/strong> potrebbero dover essere riesaminate, sia nel merito sia nella documentazione di supporto<\/strong>, alla luce del probabile rimborso e del nuovo contesto tariffario.<\/p>\n\n\n\nSul piano contrattuale<\/h3>\n\n\n\n Nel caso in cui il costo dei dazi sia stato, in tutto o in parte, traslato ai clienti finali<\/strong> mediante clausole di tariff pass-through<\/strong>, il rimborso potr\u00e0 generare obblighi di restituzione o accredito<\/strong> verso le controparti commerciali. \u00c8 dunque consigliabile effettuare una ricognizione mirata dei contratti vigenti<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n