{"id":1757,"date":"2024-01-19T15:47:00","date_gmt":"2024-01-19T15:47:00","guid":{"rendered":"https:\/\/leyton.majjane.agency\/it\/article\/patent-box-2024-chiarimenti\/"},"modified":"2024-01-19T15:47:00","modified_gmt":"2024-01-19T15:47:00","slug":"patent-box-2024-chiarimenti","status":"publish","type":"article","link":"https:\/\/leyton.com\/it\/insights\/articles\/patent-box-2024-chiarimenti\/","title":{"rendered":"Patent Box 2024: chiarimenti"},"content":{"rendered":"\n
In data 24 febbraio 2023 l\u2019Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 5\/E contenente chiarimenti in merito al nuovo regime Patent Box<\/em><\/a><\/strong>, introdotto dal D.L. 146\/2021 ss.mm.ii., cos\u00ec come attuato dal Provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia del 15 febbraio 2022. <\/p>\n\n\n\n Tale ambito \u00e8 disciplinato al punto 1 del provvedimento del Direttore dell\u2019Agenzia delle Entrate del 15 febbraio 2022 (n. 48243\/2022). Si precisa ulteriormente che i soggetti beneficiari<\/strong> devono assumere anche la veste di \u201cinvestitori<\/strong>\u201d, in particolare, devono essere quei soggetti che:<\/p>\n\n\n Vengono fornite maggiori specificazioni per quanto riguarda le imprese assoggettate ad amministrazione straordinaria<\/strong> e a concordato preventivo<\/strong>, previste al punto 1.3 del provvedimento del 15 febbraio 2022. Sostanzialmente, l\u2019opzione in favore del Nuovo Patent Box pu\u00f2 essere adoperata anche da quelle imprese assoggette ad una procedura concorsuale, conformemente a quanto previsto dall\u2019attuale disciplina fallimentare in vigore, purch\u00e9 sia prevista la continuit\u00e0 dell\u2019attivit\u00e0 economica (esempio: concordato preventivo con continuit\u00e0 aziendale).<\/p>\n\n\n\n Inoltre, vengono applicate le medesime restrizioni<\/strong> previste dal Decreto MISE (16 maggio 2020). Ne consegue che, nel caso in cui il contribuente per la medesima attivit\u00e0 sia assoggettato ad un provvedimento inibitorio per l\u2019accesso al credito d\u2019imposta, non potr\u00e0 beneficiare della maggiorazione del 110% dei costi ammissibili.<\/p>\n\n\n\n Tali cause di esclusione operano anche in riferimento al meccanismo premiale, soprattutto nel caso in cui si sono verificate in uno degli otto periodi d\u2019imposta antecedente in cui sono sostenute le spese migliorabili.<\/p>\n\n\n\n Per poter accedere al Nuovo Patent Box \u00e8 necessario esercitare l\u2019opzione<\/strong> nella dichiarazione dei redditi<\/strong> relativa al periodo di imposta al quale essa stessa si riferisce. Tale opzione \u00e8:<\/p>\n\n\n La bozza prende in esame il caso in cui l\u2019impresa intenda richiedere l\u2019agevolazione per un nuovo bene immateriale<\/strong> (inteso come bene venuto in esistenza in un momento successivo all\u2019esercizio della prima opzione per il nuovo PB o un bene gi\u00e0 esistente che il contribuente aveva deciso di escludere dal perimetro dell\u2019agevolazione). In questo caso \u00e8 necessario esercitare ulteriormente l\u2019opzione relativa al nuovo PB.<\/p>\n\n\n\n La fruizione del nuovo PB pu\u00f2 essere esercitata anche avvalendosi della c.d. \u201cremissione in bonis<\/strong>\u201d purch\u00e9 la violazione non sia stata constatata o non siano iniziate accessi, ispezioni, verifiche o altre attivit\u00e0 amministrative di accertamento di cui l\u2019autore dell\u2019inadempiente non ne abbia avuto formale conoscenza. Sia nel caso di dichiarazione tardiva sia nel caso di dichiarazione in remissione in bonis, il contribuente deve trovarsi in una posizione soggettiva di \u201cbuona fede<\/strong>\u201d. Se ne deduce che le due possibilit\u00e0 sono da escludersi in tutti quei casi in cui l\u2019assolvimento tardivo dell\u2019adempimento \u00e8 frutto di un ripensamento basato su ragioni prettamente opportunistiche.<\/p>\n\n\n\n Nell\u2019ambito dei beni immateriali agevolabili rientrano i software protetti da copyright per i quali trova applicazione la L. n. 633\/1941 (legge sul diritto d\u2019autore<\/strong>). Ci si riferisce, nello specifico, esclusivamente ai programmi per elaboratore<\/strong> purch\u00e9 originali e frutto di creazioni intellettuali<\/strong> da parte dell\u2019autore. La prova dell\u2019esistenza del software pu\u00f2 risultare da una dichiarazione sostitutiva da detenere e consegnare all\u2019Amministrazione Finanziaria nel corso di accessi, ispezioni o verifiche o di altra attivit\u00e0 istruttoria.<\/p>\n\n\n\n Per brevetti industriali si intendono:<\/p>\n\n\n In questi casi la prova \u00e8 costituita dal relativo attestato. Inoltre, devono essere forniti i riferimenti delle eventuali banche dati da cui \u00e8 possibile desumere le predette informazioni o estrarre i relativi documenti. Non rientrano i c.d. \u201cbrevetto in corso di concessione\u201d, quelli per i quali sia stata depositata la domanda di rilascio del brevetto ma non \u00e8 stato ancora emesso il relativo titolo di privativa industriale.\u201d<\/p>\n\n\n\n Per quanto riguarda i disegni e i modelli, invece, vengono fornite ulteriori specificazioni<\/strong>. In particolare, si fa riferimento a:<\/p>\n\n\n Come ribadito pi\u00f9 volte nei vari provvedimenti che si sono susseguiti nel tempo, l\u2019accesso al meccanismo premiale \u00e8 applicabile, e produce effetti, a decorrere dal periodo d\u2019imposta in cui il contribuente ha ottenuto il titolo di privativa industriale.<\/p>\n\n\n\n Con riferimento ai disegni e modelli non registrati, agevolabili a partire dal periodo in corso alla data di prima divulgazione al pubblico, non \u00e8 possibile procedere ad un recapture dei costi<\/strong> sostenuti in precedenza in quanto manca un titolo di privativa industriale che andrebbe conseguito in seguito alla registrazione.<\/p>\n\n\n\n Per quel che concerne le attivit\u00e0 di ideazione e realizzazione del software<\/strong>, ancorch\u00e9 tale bene sia protetto dalla legge sul diritto d\u2019autore a partire dal momento della sua creazione, senza che sia previsto un titolo di privativa industriale, si ritiene che tali attivit\u00e0 possano considerarsi rilevanti nel caso in cui il bene sia stato registrato presso l\u2019apposito pubblico ufficio istituito presso la SIAE.<\/p>\n\n\n\n Con particolare riferimento al software<\/strong>, la maggiorazione del 110% delle spese sostenute per le attivit\u00e0 di ideazione e realizzazione potr\u00e0 essere effettuata con decorrenza dal periodo di imposta in corso alla data in cui \u00e8 avvenuta la registrazione del bene presso la SIAE.<\/p>\n\n\n\n Pur non rappresentando un obbligo ai fini della protezione e tutela del bene, tale registrazione, conferisce una data certa alla creazione dell\u2019opera e d\u00e0 prova della sua esistenza e paternit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n I costi oggetto di maggiorazione rilevano nel loro ammontare fiscalmente deducibile e sono imputati a ciascun periodo di imposta seguendo il principio di competenza<\/strong> delineato all\u2019articolo 109 TUIR, commi I e II. Possono essere oggetto della deduzione maggiorata sole le spese per attivit\u00e0 rilevanti e correlabili al bene agevolabile<\/strong> e, nel caso in cui le spese si riferiscano solo in parte alle attivit\u00e0 rilevanti, potranno essere maggiorate limitatamente alla quota riferibile a tale utilizzo.<\/p>\n\n\n\n Non \u00e8 ammessa la possibilit\u00e0 di farvi rientrare spese di carattere amministrativo, spese generali e tutte le spese non direttamente riferibili alle attivit\u00e0 rilevanti allegate ai beni immateriali agevolabili.<\/p>\n\n\n\n Si precisa che nel calcolo della variazione in diminuzione, per il tramite della maggiorazione del 110% delle spese agevolabili, si tiene prevalentemente conto degli ammortamenti fiscali e non di quelli civilistici<\/strong>. Per rendere maggiormente chiaro come funziona il meccanismo di calcolo, si illustrano vari esempi.<\/p>\n\n\n\n La predisposizione della documentazione idonea contenente tutte le informazioni necessarie alla corretta determinazione e calcolo della maggiorazione del 110%<\/strong> \u00e8 una facolt\u00e0 riconosciuta dal contribuite che, in caso di mancanza, non comporta la preclusione di accesso al nuovo PB. Tuttavia, se il contribuente ha comunque predisposto tale documentazione idonea, in caso di rettifiche da cui derivi una maggiore imposta o un minor credito, non sar\u00e0 assoggettato alla sanzione prevista all\u2019articolo 1, comma II, del D.l.gs 471\/1997.<\/p>\n\n\n\n LEGGI ANCHE: Patent Box, le differenze tra nuovo e vecchio regime<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n In LEYTON Italia, ridefiniamo il concetto di Consulenza integrando sinergicamente competenze legali, fiscali e di transizione energetica per supportare le imprese nel raggiungimento della propria Sostenibilit\u00e0 Finanziaria e Ambientale. 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Brevetti Industriali<\/h2>\n\n\n\n
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Disegni e modelli giuridicamente tutelati<\/h2>\n\n\n\n
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Meccanismo premiale<\/h2>\n\n\n\n
Spese agevolabili<\/h2>\n\n\n\n
Calcolo dell\u2019agevolazione<\/h2>\n\n\n\n
Presentazione della documentazione idonea<\/h2>\n\n\n\n
Vuoi accedere all’agevolazione? <\/h4>\n