CO2<\/strong><\/a> relativi alle emissioni di gas serra.<\/p>\n\n\n\nQuesto strumento serve a regolamentare le attivit\u00e0 emissive<\/strong> di oltre 11.000 operatori a livello europeo per il settore dell\u2019energia elettrica, dell\u2019industria manifatturiera e per gli operatori aerei. Per quanto concerne, invece, i soggetti coinvolti sul territorio italiano si parla di circa 1.200 impianti di cui il 71% riferiti al settore manufatturiero.<\/p>\n\n\n\nCome funziona l\u2019Emission Trading Scheme?<\/h2>\n\n\n\n L\u2019ETS si basa sul principio \u201ccap and trade<\/em><\/strong>\u201d che stabilisce un tetto massimo<\/strong> complessivo alle emissioni consentite<\/strong> sul territorio europeo cui corrisponde un equivalente numero di \u201cquote<\/em>\u201d di emissione (1 tonnellata di CO2 <\/sub>equivalente = 1 quota o EUA).<\/p>\n\n\n\nAd ogni operatore del mercato ETS viene assegnato un \u201ccap\u201d di emissioni di CO2<\/sub>eq e conseguentemente un numero massimo di quote a titolo gratuito.<\/p>\n\n\n\nOgni anno, entro il 30 aprile, devono essere restituite<\/strong> un numero di quote pari alle emissioni prodotte nell\u2019anno precedente: se le emissioni non hanno superato il \u201ccap\u201d assegnato, l\u2019azienda avr\u00e0 disponibilit\u00e0 di quote da vendere<\/strong> (trade) sul mercato di riferimento.<\/p>\n\n\n\nViceversa, se l\u2019azienda avr\u00e0 emesso oltre il \u201ccap\u201d assegnato, essa dovr\u00e0 reperire le quote mancanti<\/strong> acquistandole dal mercato.<\/p>\n\n\n\nIl testo di riferimento per la rendicontazione delle emissioni \u00e8 la Direttiva 2003\/87\/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote<\/strong> di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunit\u00e0 e che modifica la direttiva 96\/61\/CE del Consiglio.<\/p>\n\n\n\nInfine, si sottolinea come l\u2019ETS sia uno strumento che interessa oltre il 40% delle emissioni<\/strong> di gas a effetto serra all\u2019interno del perimetro UE.<\/p>\n\n\n\n\n <\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nAiuti di Stato previsti per il Recupero Costi Indiretti CO2<\/h2>\n\n\n\n Per evitare che i costi relativi all\u2019adeguamento della Direttiva ETS possano recare un svantaggio competitivo alle aziende, il governo ha previsto un aiuto che permette il recupero dei costi indiretti<\/strong> relativi alle emissioni di gas serra climalteranti. L\u2019emanazione del \u201cdecreto attuativo del fondo per la transizione energetica nel settore industriale\u201d, pubblicato in gazzetta il 12 novembre 2021, ha formalizzato l\u2019indicazione della Commissione Europea<\/strong> riguardo gli aiuti di Stato previsti per le emissioni indirette di CO2<\/sub> del mercato energetico, in vigore dal 1\u00b0 gennaio 2021. Il Decreto Attuativo prevede la possibilit\u00e0 da parte delle aziende di richiedere l\u2019accesso al fondo perduto<\/strong> per il rimborso dei costi sostenuti<\/strong> per la compensazione delle Emissioni di CO2<\/sub> indirette nella bolletta energetica.<\/p>\n\n\n\nIn cosa consiste il Recupero Costi Indiretti CO2?<\/h2>\n\n\n\n Il Bonus Emissioni CO2<\/sub><\/strong> \u00e8 un contributo economico<\/strong>, inteso come rimborso<\/strong>, concesso alle aziende energivore<\/strong> per compensare i costi derivanti dalle emissioni indirette sostenuti nell\u2019anno precedente a quello in cui si formula la domanda di partecipazione.<\/p>\n\n\n\nInfatti, le aziende sono tenute, secondo le linee guida dell\u2019UE, ad effettuare audit energetici<\/strong>, favorire un aumento degli investimenti sostenibili e ridurre l\u2019impronta di CO2<\/sub><\/strong> del loro consumo elettrico. Il contributo \u00e8 finanziato tramite le risorse messe a disposizione dal Fondo per la Transizione Energetica <\/strong>del settore industriale istituito presso il MASE (prima MITE) che vanta una dotazione di 150 milioni di euro<\/strong> l\u2019anno.<\/p>\n\n\n\nTermini e condizioni per l\u2019ottenimento<\/h2>\n\n\n\n Ai sensi dell\u2019articolo 13, comma 2, del D.M. n. 466 del 12 novembre 2021, \u00e8 stato emanato il Decreto Direttoriale 10 agosto 2023 che definisce i termini<\/strong> e le modalit\u00e0<\/strong> di presentazione delle domande di accesso agli aiuti di stato. Le imprese che possono accedere al Fondo sono quelle che operano in uno dei settori elencati nell’allegato I<\/strong> della comunicazione della Commissione (2020\/C 317\/04) e che abbiano sostenuto costi indiretti delle emissioni di carbonio<\/strong>.<\/p>\n\n\n\nChi pu\u00f2 fare richiesta del Bonus<\/h2>\n\n\n\n Il recupero dei costi indiretti CO2<\/strong> spetta a tutte quelle imprese che:<\/p>\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n operano in quei settori ritenuti esposti<\/strong> ad un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio come quello metallurgico, conciario, chimico e cartario;<\/li>abbiano affrontato costi delle emissioni indirette<\/strong> nel periodo compreso tra il 1\u00b0 gennaio e il 31 dicembre dell\u2019anno di riferimento.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\n\n\n\n\n\n <\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nRequisiti per il Recupero Costi Indiretti CO2<\/h2>\n\n\n\n Il Fondo per le Emissioni Indirette \u00e8 destinato alle aziende che sono tenute a rispettare i requisiti<\/strong> previsti dall\u2019articolo 9 del Decreto MITE 12 novembre 2021, ovvero quelle aziende che devono:<\/p>\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n avere sede legale nello Spazio Economico Europeo<\/strong> e sede operativa in Italia<\/strong>;<\/li>risultare regolarmente iscritte come attive nel registro delle imprese<\/strong> della Camera di commercio territorialmente competente;<\/li>essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti<\/strong>, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalit\u00e0 liquidatorie;<\/li>impegnarsi a rispettare l\u2019obbligo di effettuare un audit energetico<\/strong> ai sensi dell\u2019articolo 8 della Direttiva 2012\/27\/UE, o come audit energetico indipendente o nell\u2019ambito di un sistema di gestione dell\u2019energia certificato<\/strong> o di un sistema di gestione ambientale certificato<\/strong>, ad esempio il sistema UE di ecogestione e audit (EMAS).<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\n\n\n\n\nE non devono:<\/p>\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n risultare in difficolt\u00e0<\/strong> ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di aziende in difficolt\u00e0;<\/li>rientrare tra le imprese che hanno ricevuto un aiuto illegittimo<\/strong> e incompatibile con il mercato interno sulle quali pende un ordine di recupero da parte della Commissione europea;<\/li>aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni<\/strong> concesse dal Ministero.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\nA quanto ammonta il Recupero Costi Indiretti CO2?<\/h2>\n\n\n\n Il Bonus Emissioni CO2 <\/sub>\u00e8 pari al limite massimo del 75% dei costi indiretti delle emissioni sostenuti<\/strong> dalle aziende aventi diritto fino ad un massimo di 10 milioni<\/strong> per impresa. Tali costi in ogni caso dovranno essere compensati qualora superino l\u20191,5%<\/strong> del valore aggiunto lordo dell\u2019impresa.<\/p>\n\n\n\nRientrano nei costi eleggibili<\/strong> gli investimenti effettuati nell\u2019anno solare che consentano il raggiungimento di risultati verificabili in termini: di miglioramento dell\u2019efficienza energetica<\/strong>, di riduzione dell\u2019impronta di carbonio<\/strong> per il consumo di energia elettrica oppure in alternativa di riduzione delle emissioni dirette<\/strong> dell\u2019impianto.Come si calcola il bonus emissioni indirette CO2<\/sub><\/strong><\/p>\n\n\n\nL\u2019importo massimo dell\u2019aiuto che pu\u00f2 essere concesso viene calcolato, secondo quanto previsto all\u2019articolo 6 e nei limiti di quanto previsto all\u2019articolo 7 del Decreto MITE del 12 novembre. Ovvero, si calcola secondo una formula che prende in considerazione:<\/p>\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n i livelli della produzione di base dell\u2019impianto o i livelli di consumo di base di energia elettrica dell\u2019impianto, secondo la definizione degli orientamenti ETS dopo il 2012;<\/li> il fattore di emissione di CO2 per l\u2019energia elettrica fornita da impianti di combustione in aree geografiche diverse. In caso di contratti di fornitura di energia elettrica che non comprendono alcun costo di CO2 non vengono concessi tali aiuti di Stato.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\nCome funziona il Recupero Costi Indiretti CO2?<\/h2>\n\n\n\n Il Bonus Emissioni CO2<\/sub> viene riconosciuto quale contributo per la compensazione dei costi indiretti <\/strong>significativi effettivamente sostenuti in relazione ai costi delle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell\u2019energia elettrica. Si riferisce, cio\u00e8, agli specifici aiuti per i cosiddetti \u201ccosti indiretti delle emissioni\u201d sostenuti dalle aziende di settori industriali che cercano di rendere meno impattante possibile la propria attivit\u00e0. Una volta valutata la domanda e dopo l\u2019eventuale esito positivo della stessa (entro 75 giorni), il beneficiario riceve il bonus \u201cEmissioni CO2<\/sub>\u201d.<\/p>\n\n\n\n\n <\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nCumulabilit\u00e0<\/h2>\n\n\n\n Il Bonus \u00e8 cumulabile con altri aiuti di Stato<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n
\n
\n
\n
\n in relazione ai diversi costi ammissibili individuabili;<\/li> relativamente agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti;<\/li> senza costi ammissibili individuabili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell\u2019intensit\u00e0 dell\u2019aiuto o dell\u2019importo dell\u2019aiuto.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\n\n\n\n\nGli aiuti non sono cumulabili con gli aiuti \u201cde minimis\u201d<\/strong> a fronte degli stessi costi ammissibili qualora il cumulo risulti in un\u2019intensit\u00e0 dell\u2019aiuto superiore a quella stabilita al Decreto MITE 12 novembre 2022.<\/p>\n\n\n\nFavorire la lotta ai cambiamenti climatici<\/h2>\n\n\n\n Il Fondo per la transizione energetica<\/strong> nel settore industriale favorisce l\u2019adeguamento del sistema produttivo alle politiche Europee sulla lotta ai cambiamenti climatici<\/strong>. <\/p>\n\n\n\nIn sostanza l\u2019accesso al Fondo offre alle imprese che operano nei settori prima elencati la possibilit\u00e0 di compensare l\u2019incremento dei prezzi dell\u2019energia <\/strong>elettrica derivanti dall\u2019integrazione dei costi delle emissioni di gas serra sostenuti senza limitare significativamente la propria produttivit\u00e0 e contenere, al contempo, il rischio di delocalizzazione della produzione.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Negli anni l’Unione Europea ha perseguito attivamente l\u2019obiettivo di un modello industriale equo e sostenibile, aggiornando costantemente il quadro normativo con l\u2019obiettivo di diminuire drasticamente le emissioni di gas climalteranti in atmosfera. Lo strumento utilizzato dall\u2019UE per ridurre le emissioni di gas a effetto serra nei settori energivori \u00e8 l\u2019Emission Trading Scheme (ETS), istituito dalla […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1749,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[62,98],"tags":[234,235,69],"expertise":[621],"class_list":["post-1753","article","type-article","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-energia-e-sostenibilita","category-tutti-i-settori","tag-bonus-emissioni-co2","tag-direttiva-ets","tag-sostenibilita","expertise-sostenibilita-ambientale"],"acf":[],"yoast_head":"\n
Recupero Costi Indiretti CO2: Emission Trading System<\/title>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\t \n\t \n\t \n \n \n\t \n