{"id":1595,"date":"2024-06-11T15:50:26","date_gmt":"2024-06-11T15:50:26","guid":{"rendered":"https:\/\/leyton.majjane.agency\/it\/article\/pubblicata-la-bozza-del-decreto-attuativo-del-piano-transizione-5-0\/"},"modified":"2026-07-07T15:40:25","modified_gmt":"2026-07-07T13:40:25","slug":"pubblicata-la-bozza-del-decreto-attuativo-del-piano-transizione-5-0","status":"publish","type":"article","link":"https:\/\/leyton.com\/it\/insights\/articles\/pubblicata-la-bozza-del-decreto-attuativo-del-piano-transizione-5-0\/","title":{"rendered":"Pubblicata la bozza del Decreto Attuativo del Piano Transizione 5.0"},"content":{"rendered":"\n
Dopo una lunga attesa, durata pi\u00f9 di 100 giorni, siamo molto vicini alla pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo del Piano Transizione 5.0<\/a><\/strong>. Attualmente il testo \u00e8 in fase di revisione al MEF<\/strong> e non \u00e8 esclusa la possibilit\u00e0 che possano essere apportate ulteriori modifiche<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n La pubblicazione ufficiale del decreto attuativo<\/strong>, tuttavia, \u00e8 una dei due provvedimenti tanto attesi. Infatti, si \u00e8 ancora in attesa della circolare contenete le linee guida sull\u2019operativit\u00e0 del nuovo Piano Transizione 5.0. Come gi\u00e0 preannunciato pi\u00f9 volte dai referenti del Ministero, l\u2019intento \u00e8 quello di pubblicare questi due nuovi provvedimenti in concomitanza per chiare le \u201czone di ombra\u201d di una disciplina frammentata, che ha posto molteplici dubbi sulla sua concreta operabilit\u00e0 in capo ai professionisti del settore.<\/p>\n\n\n\n Le prime novit\u00e0<\/strong> introdotte possiamo ritrovarle all\u2019interno della sezione \u201cdefinizioni<\/em>\u201d:<\/p>\n\n\n L\u2019articolo 4, commi 3 e 4, della bozza del decreto attuativo<\/strong> tratta dei \u201cprogetti d\u2019innovazione<\/em>\u201d e fornisce ulteriori chiarimenti<\/strong> in merito alla data di avvio del progetto e al completamento dello stesso. Nello specifico:<\/p>\n\n\n Tutto ci\u00f2 premesso, in ogni caso, la comunicazione ex post dovr\u00e0 essere inviata entro (e non oltre) il 28 febbraio 2026<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Inoltre, il comma 6 dell\u2019art. 4, stabilisce che i progetti di innovazione si considerano completati entro il 31 dicembre 2024 anche nel caso in cui l\u2019ultimo investimento che li compone \u00e8 effettuato entro il 30 aprile 2025<\/strong>, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024, gli ordini siano accettati dal venditore con pagamento di acconti in misura almeno pari al 50%<\/strong> del costo di acquisizione.<\/p>\n\n\n\n Un\u2019ulteriore novit\u00e0 rilevante riguarda l\u2019impossibilit\u00e0 di presentare pi\u00f9 istanze contemporaneamente<\/strong>, infatti, le imprese potranno presentare una sola istanza per volta. Nel caso in cui il progetto di innovazione si riferisce a due o pi\u00f9 processi interessati, occorrer\u00e0 prendere come riferimenti l\u2019intera struttura produttiva<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Importanti novit\u00e0 riguardano l\u2019applicazione del principio del DNSH<\/a><\/strong> che, nel Piano Transizione 5.0, trova piena applicazione ma con un certo livello di morbidit\u00e0<\/strong> (articolo 5). \u00c8 prevista l\u2019esclusione<\/strong> di progetti d\u2019innovazione destinati a:<\/p>\n\n\n Per ogni tipologia di esclusione sono previste apposite eccezioni<\/strong> che rendono l\u2019applicazione del principio del DNSH pi\u00f9 \u201cmorbida\u201d dando la possibilit\u00e0 di ampliare la platea dei soggetti potenzialmente beneficiari dell\u2019agevolazione prevista.<\/p>\n\n\n\n Tale fattispecie riguarda le imprese di nuova costituzione<\/strong> per le quali non esiste uno scenario reale di riferimento precedente. La soluzione viene fornita all\u2019articolo 9, comma 5, lettere a) e b) secondo cui rispetto a ciascun investimento devono essere individuati almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato<\/strong>, riferiti agli Stati membri dell\u2019UE e dello spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione. Successivamente, dovr\u00e0 essere calcolata la media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento.<\/p>\n\n\n\n Sommando questa media per ciascun bene oggetto dell\u2019investimento, si otterr\u00e0 lo scenario controfattuale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Per quanto riguarda il calcolo della riduzione dei consumi energetici, questa \u00e8 calcolata \u201cconfrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi di cui all\u2019articolo 6 con i consumi energetici registrati nell\u2019esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall\u2019investimento. La riduzione dei consumi energetici \u00e8 calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l\u2019individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall\u2019investimento<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n Un aspetto legato al tema dell\u2019efficientamento energetico<\/strong> <\/a>riguarda il tema delle rinnovabili<\/strong> (art. 7). Oltre al fotovoltaico<\/strong> <\/a>sono agevolabili le spese relative a:<\/p>\n\n\n Sono stati inseriti, tuttavia, alcuni importanti parametri<\/strong> che devono essere rispettati:<\/p>\n\n\nLe novit\u00e0 introdotte nel Piano Transizione 5.0<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nDNSH: adozione di una linea pi\u00f9 morbida nel Piano Transizione 5.0<\/h2>\n\n\n\n
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Scenario controfattuale e calcolo della riduzione dei consumi<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nAttivit\u00e0 di formazione previste nel Piano Transizione 5.0<\/h2>\n\n\n\n