ideazione estetica<\/strong> fornendo ulteriori chiarimenti ai certificatori iscritti nell\u2019apposito Albo.<\/p>\n\n\n\nLe Linee Guida, cos\u00ec come predisposte dal Ministero, hanno l\u2019obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale e trasversale per quanto riguarda i criteri<\/strong> che devono essere ottemperati da parte dei certificatori per la corretta qualificazione degli investimenti <\/strong>effettuati (o da effettuare) ai fini della loro classificazione nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica.<\/p>\n\n\n\nSi tratta, tuttavia, di un documento poco esaustivo che nel corso tempo subir\u00e0, probabilmente, ulteriori integrazioni al fine di poter esaminare specifici casi concreti, determinate tipologie di attivit\u00e0 o fattispecie particolari. Non di meno, si deve tener conto anche delle possibili modifiche normative<\/strong>, giurisprudenziali ed orientamento che potranno intervenire in futuro.<\/p>\n\n\n\nLe Linee Guida per il Credito d\u2019Imposta R&S<\/h2>\n\n\n\n Nel complesso, il documento di suddivide in quattro macro-sezioni<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n
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\n Attivit\u00e0 di Ricerca e Sviluppo (dal 2020 in poi);<\/li> Attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo (dal 2015 al 2019);<\/li> Innovazione tecnologica;<\/li> Design e ideazione estetica.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\n\n\n\n\nAttivit\u00e0 di Ricerca e Sviluppo (dal 2020 in poi)<\/mark><\/h3>\n\n\n\nViene precisato che la disciplina interna di riferimento \u00e8 quella introdotta dall\u2019art 1, c. 200 della L. n. 160\/2019, che richiama le definizioni indicate dalla Comunicazione della Commissione Europea<\/strong> del 27 giugno 2014 ed aggiornate grazie alla Comunicazione della Commissione del 19.10.2022.<\/p>\n\n\n\nDefinito cosa s\u2019intenda per ricerca fondamentale, industriale e sperimentale, si precisa che il Manuale di Frascati<\/strong> identifica i cinque criteri fondamentali<\/strong> che devono essere soddisfatti congiuntamente affinch\u00e9 un\u2019attivit\u00e0 possa essere classificata correttamente come attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo. Per ognuno dei criteri vengono fornite ulteriori importanti considerazioni:<\/p>\n\n\n\n
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\n Novit\u00e0<\/strong>: \u00e8 importante avere piena consapevolezza dello stato dell\u2019arte<\/strong> di partenza in relazione agli obiettivi del progetto e di come l\u2019impresa abbia condotto le varie ricerche di settore. Inoltre, gli eventuali sviluppi tecnologici devono essere identificabili<\/strong> in modo chiaro indicando lo stato di avanzamento del progetto rispetto alla situazione esistente. Le innovazioni devono essere sostanziali<\/strong>, pertanto, \u00e8 necessario valutare gli impatti qualitativi\/quantitativi dei risultati raggiunti sottolineando gli elementi qualificanti e distintivi dell\u2019attivit\u00e0 svolta. L\u2019eventuale presenza di brevetti<\/strong>, sicuramente, aiuta la ad inquadrare meglio l\u2019attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo senza che questa ne venga pregiudicata;<\/li>Creativit\u00e0<\/strong>: l\u2019attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo dev\u2019essere necessariamente improntata al superamento di un ostacolo di natura tecnica, scientifica o tecnologica<\/strong> dimostrando le attivit\u00e0 messe in campo dal team dedicato per la risoluzione dei medesimi, documentando anche i possibili insuccessi e le soluzioni ipotizzate nel corso dello svolgimenti delle attivit\u00e0 di ricerca;<\/li>Incertezza<\/strong>: \u00e8 importante che la sua sussistenza riguardi la fattibilit\u00e0 tecnica<\/strong> e\/o l\u2019approccio da adottare per raggiungere gli obiettivi evidenziando i possibili ritardi del progetto, riprogettazioni e possibili fallimenti. In sostanza, si deve fare riferimento ad elementi intrinseci<\/strong> all\u2019attivit\u00e0 svolta ed incerti<\/strong> per loro natura. Non \u00e8 escluso che l\u2019incertezza sia riconducibile al trasferimento tecnologico o che possa riguardare la fase di pre-industrializzazione o di ingegnerizzazione;<\/li>Sistematicit\u00e0<\/strong>: le attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo devono essere condotte in modo pianificato<\/strong> e con una formalizzazione dell\u2019obiettivo da perseguire, delle fonti di finanziamento, delle risorse impiegate, del processo seguito, dei risultati raggiunti e degli eventuali insuccessi;<\/li>Trasferibilit\u00e0\/Riproducibilit\u00e0<\/strong>: si tratta di un requisito strettamente collegato al precedente, in quanto l\u2019adozione di una pianificazione di tutte le fasi riguardanti l\u2019attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo consente la riproducibilit\u00e0 dei risultati<\/strong> anche nel caso in cui l\u2019obiettivo prefissato non sia stato raggiunto.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\n\n <\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nAttivit\u00e0 di ricerca e sviluppo (2015-2019)<\/mark><\/h3>\n\n\n\nLa seconda sezione, invece, esamina l\u2019attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo riferibile al periodo 2015-2019<\/strong> e disciplinata all\u2019articolo 3 del D.L. n. 145 del 23 dicembre 2013 e s.m.i.<\/p>\n\n\n\nAnche in questo caso, come gi\u00e0 rimarcato pi\u00f9 volte dal MIMIT e dall\u2019Agenzia delle Entrate in pi\u00f9 circolari, il manuale di Frascati funge da \u201cbussola orientativa<\/strong>\u201d per l\u2019attivit\u00e0 svolta dai certificatori anche per questi crediti d\u2019imposta per cui possono essere applicati i criteri delineati nell\u2019art 2, comma 3 del D.M. del 20 maggio 2020.<\/p>\n\n\n\nInnovazione tecnologica<\/mark><\/h3>\n\n\n\nL\u2019articolo 1, c. 201, della L. n. 160\/2019 disciplina l\u2019attivit\u00e0 di innovazione tecnologica definendola come quell\u2019insieme di attivit\u00e0 volte alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, precisando che non sono considerate tali<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n
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\n Le attivit\u00e0 di routine per il miglioramento della qualit\u00e0 dei prodotti;<\/li> Le attivit\u00e0 volte a differenziare i prodotti dell\u2019impresa da quelli simili;<\/li> Le attivit\u00e0 per l\u2019adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente;<\/li> Le attivit\u00e0 per il controllo di qualit\u00e0;<\/li> Le attivit\u00e0 per la standardizzazione dei prodotti.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\n\n\n\n\nAnche in questo caso gioca un ruolo fondamentale il Manuale di Oslo<\/strong> da cui trae origine la definizione inserita nella L. 160\/2019. L\u2019innovazione, infatti, viene definita come segue:<\/p>\n\n\n\n\n\n\u201c\u00e8 un prodotto o un processo nuovo o migliorato (o una loro combinazione) che differisce in modo significativo dai precedenti prodotti o processi dell\u2019unit\u00e0 e che \u00e8 stato reso disponibile ai potenziali utenti (prodotto) o messo in uso nell\u2019unit\u00e0 (processo)<\/em>\u201d<\/cite><\/blockquote>\n\n\n\nAffinch\u00e9 si posso parlare di attivit\u00e0 di innovazione devono sussistere 4 requisiti<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n
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\n Conoscenza<\/strong>: questa si riferisce alla comprensione delle informazioni (dati organizzati) e alla capacit\u00e0 di utilizzarle per scopi diversi. L\u2019utilizzo della conoscenza pu\u00f2 consentire lo sviluppo di nuove idee, modelli, metodi e prototipi quali elementi basilari del processo d\u2019innovazione;<\/li>Novit\u00e0<\/strong>: non si fa riferimento ad una novit\u00e0 oggettiva, ma basta il raggiungimento di un risultato nuovo<\/strong> per l\u2019impresa rappresentante un progresso tecnologico<\/strong> per la medesima;<\/li>Implementazione<\/strong>: l\u2019innovazione dev\u2019essere facilmente accessibile ai potenziali utilizzatori e deve avere caratteristiche che in precedenza non erano state messe a disposizione degli utenti;<\/li>Creazione di valore<\/strong>: lo si considera un obiettivo implicito dell\u2019innovazione.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\n\n\n\n\nIn sintesi, dall\u2019attivit\u00e0 di innovazione tecnologica<\/strong> deve nascere, a titolo esemplificativo, un prodotto\/processo nuovo o migliorato in termini:<\/p>\n\n\n\n
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\n Prestazione ambientali;<\/li> Prestazioni ergonomiche;<\/li> Funzionalit\u00e0.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\n\n <\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nDesign e ideazione estetica<\/mark><\/h3>\n\n\n\nL\u2019art. 1, c. 202, della L. 160\/2019 identifica come attivit\u00e0 ammissibili al credito d\u2019imposta quelle svolte da imprese operanti nel settore tessile<\/strong> e della moda<\/strong>, calzaturiero<\/strong>, dell\u2019occhialeria<\/strong>, orafo<\/strong>, del mobile<\/strong> e dell\u2019arredo<\/strong> e della ceramica<\/strong> per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.<\/p>\n\n\n\nSuccessivamente l\u2019art 3. Del D.M. del 25 maggio 2020 ha ampliato la platea delle attivit\u00e0 ammissibili purch\u00e9 finalizzate ad innovare in modo significativo<\/strong> i prodotti dell\u2019impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali (linee, contorni, colori, struttura superficiale, ornamenti, ecc.).<\/p>\n\n\n\nParticolare attenzione \u00e8 stata data alle imprese che operano nel settore dell\u2019abbigliamento<\/strong> e in tutti quei settori in cui \u00e8 previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti. In tali situazioni sono considerate ammissibili anche le attivit\u00e0 relative alla concezione e realizzazione di nuove collezioni campionari<\/strong> purch\u00e9 presentino il requisito della novit\u00e0<\/strong> rispetto ai campionari o alle collezioni precedenti. Quelle attivit\u00e0 finalizzate esclusivamente ad apportare l\u2019aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, non sono considerate ammissibili al credito in oggetto.<\/p>\n\n\n\nL\u2019elemento della novit\u00e0 dev\u2019essere necessariamente ricollegato al concetto di individualit\u00e0<\/strong> secondo cui:<\/p>\n\n\n\n
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\n Il prodotto deve differire da quelli precedenti per elementi rilevanti;<\/li> L\u2019impressione dell\u2019utilizzatore informato sul prodotto dev\u2019essere diversa da quella suscitata dal medesimo da qualsiasi prodotto precedente dell\u2019impresa.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\n\n\n\n\nLe Linee Guida per il Credito d\u2019Imposta R&S: verso una disciplina comune<\/h2>\n\n\n\n Si pu\u00f2 facilmente dedurre che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha nuovamente confermato l\u2019importanza di quanto indicato nei Manuali di Oslo<\/strong> e di Frascati<\/strong> e di come debbano essere utilizzati come \u201cfaro guida\u201d da parte dei certificatori nello svolgimento delle loro attivit\u00e0. Questo porta a un raccordo sempre pi\u00f9 stringente<\/strong> tra le varie discipline frammentate su pi\u00f9 livelli che, in futuro, potrebbe consentire la realizzazione di una disciplina unitaria comune<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Dopo numerose settimane di attesa, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto Direttoriale del 4 luglio 2024 che approva le Linee Guida l’applicazione del credito d\u2019imposta in R&S, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica fornendo ulteriori chiarimenti ai certificatori iscritti nell\u2019apposito Albo. Le Linee Guida, cos\u00ec come predisposte dal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":1581,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[73,98],"tags":[176,72,175],"expertise":[],"class_list":["post-1585","article","type-article","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-aggiornamenti-dal-centro-studi","category-tutti-i-settori","tag-certificazioni","tag-innovazione","tag-rd"],"acf":[],"yoast_head":"\n
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