n. 143\/2024<\/strong>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale di marted\u00ec 8 ottobre.<\/p>\n\n\n\nCos\u00ec come avvenuto lo scorso anno, la riapertura dei termini riguarda sia i terreni (agricoli e edificabili)<\/strong> che le partecipazioni<\/strong>, detenuti da persone fisiche, societ\u00e0 semplici ed enti commerciali al di fuori dell\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di impresa.<\/p>\n\n\n\n\n <\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nCosa occorre per rivalutare i beni<\/h2>\n\n\n\n Due sono i requisiti strettamente necessari<\/strong>: la redazione di una perizia<\/strong> di stima del valore del bene da rivalutare e il versamento dell\u2019imposta sostitutiva<\/strong> del 16%, calcolata sul valore rivalutato risultante da perizia (in caso di scelta di pagamento rateale, il requisito si perfeziona con il pagamento della prima rata<\/strong>).<\/p>\n\n\n\nIl costo del bene<\/strong> da considerare non \u00e8 quello storico, ma quello risultante dalla perizia di stima redatta da un esperto (diverso, ovviamente, a seconda che l\u2019oggetto della rivalutazione siano terreni o partecipazioni), con lo scopo di ridurre o azzerare la plusvalenza emergente in caso di futura eventuale cessione del bene.<\/p>\n\n\n\nLa plusvalenza<\/strong> \u00e8 determinata come differenza tra il corrispettivo di vendita e il costo del bene; considerando come costo del bene quello derivante dal valore espresso in perizia, \u00e8 facile intuire che al momento della cessione emerger\u00e0 una plusvalenza minore rispetto a quando si considera il valore del costo storico, dato che il valore di perizia sar\u00e0 molto vicino (se non uguale) al prezzo ricavato dalla cessione.<\/p>\n\n\n\nCome scegliere se rivalutare<\/h2>\n\n\n\n Per scegliere se procedere o meno con la rivalutazione dei beni<\/strong>, \u00e8 assolutamente necessario effettuare il confronto<\/strong> tra l\u2019ammontare dovuto in caso di rivalutazione<\/strong> (pari all\u2019imposta sostitutiva del 16% sul valore rivalutato) e le imposte ordinarie dovute sulla eventuale plusvalenza<\/strong> in caso di cessione.<\/p>\n\n\n\nDa tenere ben presente che, nel caso si decida di rivalutare il bene, si deve considerare anche il compenso dovuto al professionista<\/strong> per la redazione della perizia. Va da s\u00e9 che vi siano casistiche per le quali la rivalutazione non ha alcun vantaggio, poich\u00e9 l\u2019imposta sostitutiva \u00e8 sempre pi\u00f9 elevata di quella ordinaria: fattispecie che si realizza, a mero titolo esemplificativo, per i terreni agricoli posseduti da pi\u00f9 di cinque anni, che non generano una plusvalenza tassata.<\/p>\n\n\n\n\n <\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nRivalutazione di quote e terreni: aspetti da ricordare<\/h2>\n\n\n\n Ricordiamo come prima cosa che l\u2019aver gi\u00e0 rivalutato un bene in passato<\/strong>, (usufruendo di una delle tante riaperture dei termini per questa misura) non solo non impedisce di usufruire ancora della rivalutazione, ma permette anche di scomputare l\u2019imposta gi\u00e0 pagata<\/strong> a suo tempo con la prima rivalutazione effettuata. Ovviamente, questa possibilit\u00e0 viene consentita esclusivamente qualora il bene oggetto di rivalutazione sia il medesimo gi\u00e0 precedentemente rivalutato.<\/p>\n\n\n\nInfine, importante ricordarsi che la scelta sulla rivalutazione non \u00e8 revocabile<\/strong>: nel caso in cui un contribuente abbia effettuato il versamento dell\u2019imposta dovuta, non vi \u00e8 diritto al rimborso <\/strong>neanche nel caso in cui, in sede di determinazione delle plusvalenze emergenti dalla cessione, non abbia tenuto conto del valore rideterminato.<\/p>\n\n\n\n
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Rivalutazione di quote e terreni: nuova scadenza al 30 novembre<\/title>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\t \n\t \n\t \n \n \n\t \n