{"id":1489,"date":"2024-10-17T08:54:15","date_gmt":"2024-10-17T08:54:15","guid":{"rendered":"https:\/\/leyton.majjane.agency\/it\/article\/riversamento-certificazione-linee-difensive-sul-credito-rs\/"},"modified":"2024-10-17T08:54:15","modified_gmt":"2024-10-17T08:54:15","slug":"riversamento-certificazione-linee-difensive-sul-credito-rs","status":"publish","type":"article","link":"https:\/\/leyton.com\/it\/insights\/articles\/riversamento-certificazione-linee-difensive-sul-credito-rs\/","title":{"rendered":"Riversamento, certificazione e possibili linee difensive sul credito R&S"},"content":{"rendered":"\n
Il termine per la presentazione delle istanze di riversamento <\/strong>del credito Ricerca & Sviluppo<\/a><\/strong> non \u00e8 stato prorogato ed \u00e8 stata confermata la scadenza<\/strong> del prossimo 31 ottobre<\/strong>. Alla luce di questo e della possibilit\u00e0 di chiedere la Certificazione R&S<\/a><\/strong>, si impone una riflessione circa le possibili linee difensive<\/strong> da tenere da parte del contribuente per il periodo successivo al 31 ottobre.<\/p>\n\n\n\n Nel dettaglio, il Legislatore<\/strong> ha previsto una nuova facolt\u00e0 per i contribuenti<\/strong> che hanno richiesto il tax credit R&S<\/strong>. Come noto, la certificazione<\/strong> produce effetti vincolanti<\/strong> nei confronti del potere di accertamento dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/strong>. Si rendono pertanto necessarie alcune valutazioni<\/strong> sull\u2019eventuale efficacia preclusiva dello schema d\u2019atto (post-riforma contenzioso) con riferimento alla Certificazione. Su questo punto seguir\u00e0 un articolo dedicato.<\/p>\n\n\n\n Le certificazioni devono essere rilasciate dai soggetti iscritti in apposito albo<\/a><\/strong>, i quali, durante il processo valutativo, devono obbligatoriamente attenersi alle Linee Guida emanate con il DM 04\/07\/2024 dal MIMIT.<\/p>\n\n\n\n Ai fini difensivi, oltre alla possibilit\u00e0 di certificare il credito R&S ex post, esistono ulteriori strumenti a supporto dei contribuenti. Tra questi rientrano alcune indicazioni contenute nelle Linee Guida MIMIT. Tali indicazioni possono risultare utili nella difesa del contribuente durante il confronto con il Verificatore.<\/p>\n\n\n\n Al riguardo, in merito al Tax credit R&S, le Linee Guida, Sezione seconda, richiamano la Comunicazione Ce 2006\/C\/323\/01<\/strong> tra le fonti comunitarie di riferimento in tema di aiuti di stato, precisando che \u201cNel paragrafo 1.5 della citata Comunicazione […] viene significativamente precisato che \u00abinoltre, rispetto alle regole precedenti sugli aiuti di Stato in questo campo, alcune attivit\u00e0 di innovazione sono state incluse nello sviluppo sperimentale\u00bb\u201d.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Inoltre, sulla base del richiamo sopra riportato e delle precisazioni contenute alle pagine 29-30, sono state chiarite le attivit\u00e0 eleggibili al tax credit R&S. Rientrano tra queste anche le attivit\u00e0 non nuove in senso assoluto. Tuttavia, esse possono essere considerate nuove per la singola azienda, poich\u00e9 introducono innovazioni rilevanti nel suo contesto operativo.<\/p>\n\n\n\n Tuttavia, queste attivit\u00e0 risultano nuove per la singola azienda. Esse introducono elementi di innovazione rispetto alla realt\u00e0 produttiva dell\u2019impresa o ai suoi processi interni.<\/p>\n\n\n\n \u201cle informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l\u2019impresa all\u2019inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo<\/strong>, perch\u00e9 coperti ad esempio da segreto aziendale\u201d, atteso che la specifica funzione del credito di imposta in questione \u00e8 quella di \u201cincentivare le attivit\u00e0 di ricerca e sviluppo in presenza di progetti finalizzati al superamento di ostacoli scientifici e tecnologici nonostante la conoscenza non possa in tali fattispecie intendersi come \u00abnuova\u00bb in senso assoluto (perch\u00e9 viene applicata in altro settore<\/strong> o le informazioni non sono disponibili) o il risultato perseguito non venga realizzato\u201d.<\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Si evidenzia che il richiamo delle Linee Guida alla Comunicazione CE del 2006 conferma quanto gi\u00e0 chiarito dal MIMIT (ex MISE) nella Circolare n. 46586\/2009. Secondo tale impostazione, alcune attivit\u00e0 di innovazione rientrano a pieno titolo nella ricerca e sviluppo.<\/p>\n\n\n\n La Circolare metteva in evidenza un principio importante. Secondo la Comunicazione 2006\/C\/323\/01, il concetto di innovazione \u00e8 strettamente collegato a quello di ricerca e sviluppo. In altre parole, l\u2019innovazione ne costituisce una parte integrante.<\/p>\n\n\n\n La Circolare aggiungeva un\u2019ulteriore precisazione. Il rilievo attribuito all\u2019innovazione deriva dalle definizioni del Manuale di Oslo. Non proviene invece da quelle contenute nel Manuale di Frascati.<\/p>\n\n\n\n Il credito d\u2019imposta ha una finalit\u00e0 precisa. Serve a remunerare lo sforzo dell\u2019impresa rivolto allo sviluppo e alla creazione di nuovi prodotti. Pu\u00f2 riferirsi anche a prodotti significativamente migliorati rispetto a quelli gi\u00e0 esistenti.<\/p>\n\n\n\n Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che le Linee Guida MIMIT siano allineate con la prassi amministrativa nella versione ante2019 (ris. n. 40\/2019 <\/a>e ss.), valorizzando una nozione maggiormente estensiva di ricerca e sviluppo<\/strong>, con riferimento al FY(s)2015-2019, considerando come elegibile anche l\u2019innovazione per la singola azienda, nella misura in cui conduca, attraverso il superamento di ostacoli tecnico-scientifici, a risultati nuovi per l\u2019azienda stessa, anche se gi\u00e0 sperimentati da altre aziende appartenenti al medesimo settore<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n In conclusione, il verificatore potrebbe riconoscere l\u2019innovativit\u00e0 a progetti 2015-2019 e, quindi, ridurre l\u2019ammontare del credito<\/strong> oggetto di recupero grazie ad un concetto pi\u00f9 ampio di attivit\u00e0 elegibile al Tax credit R&S.<\/p>\n\n\n
Essi possono richiedere la cosiddetta certificazione ex post del credito<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
Tuttavia, tale efficacia si applica solo se il Tax Credit R&D non \u00e8 gi\u00e0 stato contestato<\/strong> tramite processo verbale di constatazione (PVC)<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nLa Certificazione R&S<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nPossibili implicazioni<\/h2>\n\n\n\n