Transfer Pricing Adjustment<\/a>) nell\u2019ambito di transazioni infragruppo.<\/p>\n\n\n\nIl caso esaminato<\/h2>\n\n\n\n Il caso riguarda un gruppo composto da:<\/p>\n\n\n\n
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\n una societ\u00e0 con sede legale nell\u2019Unione Europea ma identificata ai fini IVA in Italia;<\/li> una societ\u00e0 stabilita negli Stati Uniti.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\n\n\n\n\nL\u2019Agenzia delle Entrate ha analizzato la rilevanza IVA degli aggiustamenti di prezzo applicati in conformit\u00e0 alla Transfer Pricing Policy del gruppo.<\/p>\n\n\n\n
Differenze tra Transfer Pricing e IVA<\/h2>\n\n\n\n Gli obiettivi delle politiche di transfer pricing e quelli dell\u2019IVA sono differenti:<\/p>\n\n\n\n
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\n Il transfer pricing mira a garantire una corretta allocazione del reddito tra le imprese di un gruppo multinazionale, localizzate in Stati diversi, quando effettuano operazioni infragruppo. In ambito reddituale, il prezzo delle transazioni infragruppo deve essere conforme al principio di libera concorrenza<\/strong> (arm\u2019s length principle), ossia al prezzo che sarebbe stato applicato tra imprese indipendenti operanti in condizioni di mercato comparabili.<\/li>Dal punto di vista IVA, l\u2019obiettivo primario \u00e8 tassare il consumo di beni e servizi nel luogo in cui esso avviene.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\n\n\n\n\nLa base imponibile dell\u2019IVA \u00e8 determinata dall\u2019art. 13 del DPR 633\/72, facendo riferimento al corrispettivo pattuito<\/strong> tra le parti. Il valore normale della transazione si applica solo in via residuale e in specifici casi.<\/p>\n\n\n\n\n\n\n\n <\/figure>\n\n\n\nOrientamento della Corte di Giustizia UE<\/h2>\n\n\n\n La Corte di Giustizia dell\u2019Unione Europea, con la sentenza del 26 aprile 2012 (cause C-621\/10 e C-129\/11), ha stabilito che la base imponibile IVA corrisponde al corrispettivo effettivamente ricevuto<\/strong> dal soggetto passivo. Pertanto, il corrispettivo rilevante ai fini IVA deve essere considerato come un valore soggettivo<\/strong> (ossia realmente percepito) e non un valore stimato sulla base di criteri oggettivi, come avviene per il principio di libera concorrenza del transfer pricing.<\/p>\n\n\n\nQuando i Transfer Pricing Adjustment rientrano nell\u2019IVA?<\/h2>\n\n\n\n Secondo l\u2019Agenzia delle Entrate e in linea con la prassi precedente e con il Comitato IVA (working paper n. 855<\/em>), i Transfer Pricing Adjustment rientrano nel campo di applicazione dell\u2019IVA solo se soddisfano le seguenti condizioni:<\/p>\n\n\n\n
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\n Sono a titolo oneroso (in denaro o in natura).<\/li> Sono relativi a specifiche cessioni di beni o prestazioni di servizi infragruppo soggette a IVA.<\/li> Esiste un collegamento diretto tra la rettifica e il corrispettivo originariamente pattuito per l\u2019operazione infragruppo.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\n\n\n\n\n <\/figure>\n\n\n\nIl caso specifico dell\u2019interpello n. 266\/2024 – Transfer Pricing<\/h2>\n\n\n\n Nella fattispecie esaminata, la Transfer Pricing Policy del gruppo prevedeva la fatturazione delle operazioni infragruppo in due fasi:<\/p>\n\n\n\n
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\n Fattura 1:<\/strong> emessa per circa il 5% dell\u2019importo totale dovuto dal cessionario, a fronte dell\u2019esportazione effettuata.<\/li>Fattura 2:<\/strong> emessa successivamente per addebitare il restante 95%, con una fatturazione a consuntivo su base periodica (es. trimestrale), rappresentando l\u2019aggiustamento di prezzo necessario a raggiungere il margine operativo definito dalla TP Policy.<\/li> <\/ul>\n <\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div><\/section>\n\n\n\n\n\n\nSecondo l\u2019Agenzia delle Entrate, il corrispettivo riportato nella Fattura 2<\/strong> non pu\u00f2 essere considerato irrilevante ai fini IVA, in quanto il suo scopo non \u00e8 solo quello di rettificare il margine operativo del cessionario. Se cos\u00ec fosse, il corrispettivo rilevante ai fini IVA sarebbe limitato solo al 5% del valore TP, risultando non conforme all\u2019art. 13 del DPR 633\/72, che richiede di considerare l\u2019ammontare effettivamente dovuto dal cessionario.<\/p>\n\n\n\nConclusioni dell\u2019Agenzia delle Entrate<\/h2>\n\n\n\n In assenza di informazioni pi\u00f9 dettagliate, l\u2019Agenzia delle Entrate ha ritenuto che la Fattura 2<\/strong> includa sia l\u2019aggiustamento del margine operativo del cessionario, sia il saldo dell\u2019esportazione effettuata. Pertanto, ha concluso che l\u2019intero ammontare della Fattura 2<\/strong> deve essere considerato corrispettivo rilevante ai fini IVA<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n
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Transfer Pricing Adjustment e IVA | Leyton<\/title>\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\t \n\t \n\t \n \n \n\t \n