{"id":1156,"date":"2025-09-09T07:00:09","date_gmt":"2025-09-09T07:00:09","guid":{"rendered":"https:\/\/leyton.majjane.agency\/it\/article\/ires-premiale-incentivo-fiscale-per-investimenti-e-occupazione\/"},"modified":"2025-09-09T07:00:09","modified_gmt":"2025-09-09T07:00:09","slug":"ires-premiale-incentivo-fiscale-per-investimenti-e-occupazione","status":"publish","type":"article","link":"https:\/\/leyton.com\/it\/insights\/articles\/ires-premiale-incentivo-fiscale-per-investimenti-e-occupazione\/","title":{"rendered":"IRES premiale: un incentivo fiscale per investimenti e occupazione in italia"},"content":{"rendered":"\n
Il panorama fiscale italiano si arricchisce di un nuovo e significativo strumento per incentivare le imprese: l’IRES premiale. Questa misura, introdotta in attesa dell’attuazione della pi\u00f9 ampia delega per la riforma fiscale, rappresenta una riduzione dell’aliquota dell’Imposta sul Reddito delle Societ\u00e0 (IRES)<\/strong> dal 24% al 20% per le imprese che soddisfano specifiche condizioni legate a investimenti qualificati, nuove assunzioni e patrimonializzazione. L’obiettivo \u00e8 chiaro: stimolare la crescita economica attraverso la modernizzazione delle strutture produttive e il potenziamento dell’occupazione.<\/p>\n\n\n\n La normativa di riferimento \u00e8 contenuta nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio per il 2025)<\/strong>, in particolare nei commi da 436 a 444 dell’articolo 1, che ha delegato a un decreto ministeriale le disposizioni attuative e di coordinamento. Il Decreto Attuativo dell’8 agosto 2025<\/strong>, firmato dal Viceministro dell\u2019Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, ha reso operative queste previsioni, fornendo i dettagli essenziali per l’accesso e la gestione del beneficio.<\/p>\n\n\n\n La riduzione dell’aliquota IRES si applica a un’ampia platea di soggetti, come specificato dall’Articolo 3 del decreto e dalla relazione illustrativa. Ne possono beneficiare:<\/p>\n\n\n La riduzione si applica anche agli intermediari finanziari<\/strong>, nonostante l’addizionale IRES del 3,5% a cui sono soggetti. Per i soggetti che gi\u00e0 beneficiano di riduzioni d’imposta ai sensi del d.P.R. n. 601 del 1973 (come alcune cooperative di produzione e lavoro), gli effetti dell’agevolazione saranno dimezzati in proporzione.<\/p>\n\n\n\n Il decreto elenca anche i soggetti che non possono accedere al beneficio<\/strong>:<\/p>\n\n\n L’accesso all’IRES premiale \u00e8 subordinato al rispetto di un insieme di condizioni cumulative, definite dall’Articolo 4, 5 e 6 del decreto:<\/p>\n\n\n Gli investimenti devono essere realizzati a decorrere dal 1\u00b0 gennaio 2025 ed entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024<\/strong> (ovvero, per le societ\u00e0 con esercizio solare, entro il 31 ottobre 2026). Gli investimenti si considerano realizzati secondo i criteri dell’Articolo 109 del TUIR (criteri di competenza), a prescindere dai principi contabili adottati. Per i beni in leasing, rileva il momento della consegna, e il contratto deve prevedere la facolt\u00e0 di riscatto.<\/p>\n\n\n\n I beni rientranti negli allegati A e B (Industria 4.0) devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura<\/strong>. L’interconnessione deve permanere per un periodo superiore alla met\u00e0 del periodo di sorveglianza (cinque periodi d’imposta successivi alla realizzazione dell’investimento). L’interconnessione pu\u00f2 avvenire anche successivamente all’effettuazione dell’investimento<\/strong>, purch\u00e9 i beni possiedano i requisiti tecnici necessari al momento dell’acquisto e prima dell’entrata in funzione.<\/p>\n\n\n\n Per gli investimenti in beni 5.0, oltre all’interconnessione, \u00e8 richiesta una riduzione dei consumi energetici<\/strong> della struttura produttiva (almeno 3%) o dei processi interessati (almeno 5%) rispetto al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. Questo deve avvenire nel periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene.<\/p>\n\n\n\n L’ammontare minimo degli investimenti rilevanti \u00e8 pari al maggiore tra i seguenti importi<\/strong>:<\/p>\n\n\n In caso di sostituzione<\/strong> di beni oggetto di investimenti rilevanti<\/strong>, si applicano le disposizioni previste per i crediti d’imposta 4.0<\/strong> (Articolo 1, comma 35, della Legge n. 205 del 2017), purch\u00e9 il costo e le caratteristiche tecniche del nuovo investimento non siano inferiori. Il costo rilevante si determina in base all’Articolo 110 del TUIR, includendo gli oneri accessori. Stando a precedenti interpretazioni (circolare 4\/E\/2017), la quantificazione si effettua al lordo di eventuali contributi in conto impianti (come i tax credit 4.0 o 5.0).<\/p>\n\n\n\n Il terzo pilastro riguarda l’incremento della base occupazionale e l’assenza di ricorso a certi ammortizzatori sociali<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (ovvero il 2025 per i solari):<\/p>\n\n\n L’impresa non deve aver fatto ricorso all’istituto della cassa integrazione guadagni nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 o in quello successivo. L’unica eccezione \u00e8 l’integrazione salariale ordinaria corrisposta per eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti<\/strong>, incluse le intemperie stagionali (Articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148). Di conseguenza, il ricorso alla CIGO per situazioni temporanee di mercato (Articolo 11, lettera b)) preclude l’accesso all’IRES premiale.<\/p>\n\n\n\n Il beneficio dell’IRES premiale non \u00e8 permanente e pu\u00f2 essere perso (c.d. “recapture rule”) al verificarsi di specifiche condizioni. In tali casi, il beneficiario \u00e8 tenuto a riversare la differenza d’imposta dovuta, calcolata con l’aliquota IRES ordinaria del 24%, entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi del periodo d’imposta in cui si verifica la causa di decadenza. La decadenza comporta la perdita integrale del beneficio.<\/p>\n\n\n\n Le cause di decadenza sono:<\/p>\n\n\n Per monitorare l’ammontare delle riserve accantonate<\/strong>, queste e le loro variazioni devono essere indicate distintamente in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi. Inoltre, ai fini fiscali, si considera che le perdite siano prioritariamente coperte con riserve diverse da quelle formate con l’utile accantonato. Per le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, le riduzioni del fondo di dotazione dovute ad attribuzioni alla casa madre o a una rideterminazione basata su criteri OCSE sono considerate distribuzioni di utili.<\/p>\n\n\n\n Il decreto attuativo<\/strong> contiene importanti regole di coordinamento con altri istituti dell’ordinamento tributario, specialmente in contesti di gruppo o transnazionali.<\/p>\n\n\n\n Per le societ\u00e0 e gli enti che partecipano al consolidato nazionale, l’importo su cui spetta la riduzione dell’aliquota IRES \u00e8 determinato da ciascun partecipante e utilizzato dalla societ\u00e0 controllante per la liquidazione dell’imposta.<\/p>\n\n\n\n La controllante aggrega redditi e perdite delle consolidate, distinguendo quelle con diritto alla riduzione. Le perdite di periodo delle consolidate sono compensate prioritariamente con i redditi complessivi netti delle altre societ\u00e0 del gruppo per i quali non spetta la riduzione dell’aliquota IRES<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n Se il reddito complessivo globale \u00e8 soggetto all’aliquota IRES ridotta, la controllante ha la facolt\u00e0 di non computare le perdite fiscali pregresse<\/strong> in diminuzione di tale quota di reddito, mantenendole disponibili per periodi futuri. Le somme percepite o versate a contropartita del beneficio non concorrono alla formazione del reddito.<\/p>\n\n\n\n In caso di decadenza di una o pi\u00f9 societ\u00e0 del consolidato, la controllante \u00e8 tenuta a versare la differenza d’imposta con l’aliquota ordinaria, azzerando l’importo del reddito con aliquota ridotta trasferito dalla societ\u00e0 decaduta e aumentando il reddito ad aliquota ordinaria. Le stesse disposizioni si applicano, ove compatibili, al consolidato mondiale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n In caso di opzione per la trasparenza fiscale (Articolo 115 del TUIR), l’importo su cui spetta l’aliquota ridotta, determinato dalla societ\u00e0 partecipata, \u00e8 attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. Se il reddito netto dei soci \u00e8 parzialmente soggetto all’aliquota IRES ridotta, le perdite fiscali pregresse sono computate prioritariamente in diminuzione dal reddito per il quale non spetta la riduzione dell’aliquota<\/strong>. Il socio ha la facolt\u00e0 di non computare le perdite fiscali pregresse residue in diminuzione del reddito da assoggettare all’aliquota IRES ridotta.<\/p>\n\n\n\n In caso di decadenza della societ\u00e0 partecipata, i soci devono rideterminare l’imposta applicando l’aliquota ordinaria, versando la differenza entro il termine di versamento a saldo del periodo in cui si verifica la decadenza.<\/p>\n\n\n\n Disciplina CFC e Regimi Fiscali Privilegiati (Art. 10)<\/strong> L’aliquota IRES ridotta \u00e8 irrilevante ai fini dei calcoli relativi alla disciplina CFC (Controlled Foreign Companies)<\/strong> e ai regimi fiscali privilegiati. In particolare:<\/p>\n\n\nChi pu\u00f2 partecipare?<\/h2>\n\n\n\n
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Le condizioni di accesso: i pilastri dell\u2019Ires Premiale<\/h2>\n\n\n\n
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<\/figure>\n<\/figure>\n\n\n\nGli investimenti in beni 4.0 o 5.0<\/h2>\n\n\n\n
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IRES premiale: requisito relativo all\u2019occupazione (art. 6)<\/h2>\n\n\n\n
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Cause di decadenza e recupero dell\u2019agevolazione<\/h2>\n\n\n\n
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Coordinamento con altri istituti tributari<\/h2>\n\n\n\n
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