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Novità per la tassazione delle criptovalute: secondo l’art. 4 del Ddl. di bilancio 2025, sulle plusvalenze relative alle cripto-attività realizzate dal prossimo 1° gennaio si dovrebbe applicare l’imposta sostitutiva con aliquota del 42%, al posto di quella attualmente prevista del 26%.
A questi fini, si applica l’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, che prevede l’imponibilità delle plusvalenze realizzate tramite rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, purché le somme guadagnate ammontino, complessivamente, a un totale superiore ai 2.000 euro (ricordiamo, infatti, che sotto la soglia dei 2.000 euro, non è prevista l’imponibilità delle plusvalenze sulle cripto).
Secondo le indicazioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2023 n. 30 (§ 3.1), si ricorda che:
Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 68del TUIR:
Preme evidenziare che il costo o il valore di acquisto, che devono essere documentati a cura del contribuente, si devono basare essenzialmente su “elementi certi e precisi”. Ergo, in caso di loro assenza, il costo è da ritenersi essere pari a zero.

In merito a quella che dovrebbe essere la nuova aliquota del 42%, non è ben chiaro quale sia la ragione della sua introduzione.
Si potrebbe pensare che tale maggiore tassazione possa ritenersi giustificata adottando come metro di paragone l’imposizione sui dividendi percepiti dalle persone fisiche. In questa casistica, infatti, l’aliquota del 26%, che precedentemente era prevista anche per le cripto-attività, prevede come presupposto l’esistenza di un’imposta sui redditi assolta sulla medesima ricchezza da parte della società che eroga il dividendo.
Per capirci, se il reddito della società è pari a 1.000, su di esso la società sconta un’imposizione IRES del 24%.
Sul dividendo netto di 760, il percipiente dovrebbe essere soggetto a un’imposta del 26% (760 x 26% = 190,76). In questo caso, dunque, sul reddito della società grava una tassazione complessiva del 43,76% (240 + 190,76).
In tale ottica, non presupponendo l’imposizione delle cripto-attività alcuna precedente tassazione dell’importo lordo percepito (in pratica, infatti, ricordiamo che non siamo in presenza di alcun sottostante), l’aumento dell’aliquota da applicarsi al reddito generato risulterebbe in questo modo in parte giustificato.
Come visto, infatti, si giungerebbe ad un’imposizione totale vicina all’aliquota massima IRPEF prevista, pur se essa graverebbe in capo ad unico soggetto (l’investitore, appunto, che vedrebbe un incremento significativo della tassazione in merito).
Una possibile alternativa, che riguarderebbe invece il principio di progressività, sarebbe stata quella di assoggettare i redditi derivanti da cripto-attività all’imposizione IRPEF ordinaria, senza la previsione di alcuna soglia di esenzione.

Per chi detiene criptovalute, si pongono davanti diversi possibili scenari.
Siamo certi che questa norma continuerà a far discutere e, probabilmente, si cercherà un modo per far sì che sia meno impattante di come, al momento, sia stata disegnata.
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