La nuova tassazione delle criptovalute: i possibili scenari

  • Di Andrea Eustacchio
    • 30 Ott 2024
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Esperto in criptovalute, in abbigliamento professionale, tiene un tablet in mano mentre analizza grafici o monitora il mercato delle criptovalute, in un ambiente moderno e tecnologico.

Novità per la tassazione delle criptovalute: secondo l’art. 4 del Ddl. di bilancio 2025, sulle plusvalenze relative alle cripto-attività realizzate dal prossimo 1° gennaio si dovrebbe applicare l’imposta sostitutiva con aliquota del 42%, al posto di quella attualmente prevista del 26%.

A questi fini, si applica l’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) del TUIR, che prevede l’imponibilità delle plusvalenze realizzate tramite rimborso, cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, purché le somme guadagnate ammontino, complessivamente, a un totale superiore ai 2.000 euro (ricordiamo, infatti, che sotto la soglia dei 2.000 euro, non è prevista l’imponibilità delle plusvalenze sulle cripto).

Secondo le indicazioni fornite dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2023 n. 30 (§ 3.1), si ricorda che:

  • lo scambio tra valute virtuali è esente come lo scambio tra NFT (anche diversi);
  • risulta invece tassato l’utilizzo di una cripto-attività per l’acquisto di un bene o servizio, così come l’utilizzo di una valuta virtuale per l’acquisto di un NFT e la conversione di una valuta virtuale in euro.

Ai sensi del comma 9-bis dell’art. 68del TUIR:

  • le plusvalenze di cui all’art. 67 comma 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;
  • i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Preme evidenziare che il costo o il valore di acquisto, che devono essere documentati a cura del contribuente, si devono basare essenzialmente su “elementi certi e precisi”. Ergo, in caso di loro assenza, il costo è da ritenersi essere pari a zero.

Tassazione delle criptovalute: La ratio della norma

In merito a quella che dovrebbe essere la nuova aliquota del 42%, non è ben chiaro quale sia la ragione della sua introduzione.

Si potrebbe pensare che tale maggiore tassazione possa ritenersi giustificata adottando come metro di paragone l’imposizione sui dividendi percepiti dalle persone fisiche. In questa casistica, infatti, l’aliquota del 26%, che precedentemente era prevista anche per le cripto-attività, prevede come presupposto l’esistenza di un’imposta sui redditi assolta sulla medesima ricchezza da parte della società che eroga il dividendo.

Un esempio pratico

Per capirci, se il reddito della società è pari a 1.000, su di esso la società sconta un’imposizione IRES del 24%.

Sul dividendo netto di 760, il percipiente dovrebbe essere soggetto a un’imposta del 26% (760 x 26% = 190,76). In questo caso, dunque, sul reddito della società grava una tassazione complessiva del 43,76% (240 + 190,76).

In tale ottica, non presupponendo l’imposizione delle cripto-attività alcuna precedente tassazione dell’importo lordo percepito (in pratica, infatti, ricordiamo che non siamo in presenza di alcun sottostante), l’aumento dell’aliquota da applicarsi al reddito generato risulterebbe in questo modo in parte giustificato.

Come visto, infatti, si giungerebbe ad un’imposizione totale vicina all’aliquota massima IRPEF prevista, pur se essa graverebbe in capo ad unico soggetto (l’investitore, appunto, che vedrebbe un incremento significativo della tassazione in merito).

Una possibile alternativa, che riguarderebbe invece il principio di progressività, sarebbe stata quella di assoggettare i redditi derivanti da cripto-attività all’imposizione IRPEF ordinaria, senza la previsione di alcuna soglia di esenzione.

Le tre possibili mosse dei detentori di criptovalute

Per chi detiene criptovalute, si pongono davanti diversi possibili scenari.

  • Il primo, quello più impulsivo ed immediato, sarebbe la scelta di vendere tutto entro fine 2024, in modo tale da avere ancora la tassazione attualmente prevista al 26%;
  • Al contrario, l’opzione opposta sarebbe quella di tenere in portafoglio tutte le cripto attività, magari aspettando che questa “stortura fiscale” venga in qualche modo ricomposta in un futuro più o meno prossimo;
  • La terza soluzione sarebbe quella di valutare di vendere solamente parte dei propri cripto asset, cercando così di rimanere sotto la soglia di 2.000 euro di plusvalenze (che, come abbiamo visto sopra, non verrebbero considerate imponibili).

Siamo certi che questa norma continuerà a far discutere e, probabilmente, si cercherà un modo per far sì che sia meno impattante di come, al momento, sia stata disegnata.

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Andrea Eustacchio

Head of Tax Consultant

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