DECRETO AIUTI QUATER: cosa aspettarsi?

  • Di Centro Studi
    • 22 Nov 2022
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Decreto Aiuti Quater

Visto il perdurare della crisi energetica dovuta alla persistenza del conflitto tra Russia e Ucraina, il nuovo Governo si presta nel continuare la linea delineata dalla precedente amministrazione nel dare sostegno al Paese introducendo misure ad “hoc” tramite lo strumento del Decreto-legge.

Era già in programma, come preannunciato varie volte da molteplici esponenti politici, la predisposizione di un nuovo Decreto-legge improntato, questa volta, a fornire maggior supporto per i forti rincari delle bollette. Si aggiunge, inoltre, una linea d’azione volta a rimodellare la disciplina attuale in tema di Superbonus in un’ottica di maggiore controllo e di possibile sblocco dell’iter ormai in stallo da alcuni mesi.

In data 10 Novembre 2022 il Consiglio dei Ministri si è riunito alle ore 19:25 a Palazzo Chigi, sotto la direzione del Presidente Giorgia Meloni, per approvare lo stanziamento di 9,1 miliardi di euro (provenienti dall’extragettito fiscale) per finanziare quanto previsto dalla bozza del Decreto Aiuti Quater contro il caro energia. In data 18 Novembre 2022, infine, è stato pubblicato il testo definitivo in Gazzetta Ufficiale che ha apportato alcune modifiche al testo di bozza diffuso nei giorni antecedenti.

Gli ambiti di intervento del nuovo Decreto Aiuti

Il Decreto Aiuti Quater interviene su più fronti:

  • Benefit aziendali: per l’anno 2022 è stato innalzato il tetto dell’esenzione dei “fringe benefit” aziendali, fino a 3.000 €. Si prevede, pertanto, un aumento delle buste paga dei lavoratori e sarà possibile ricevere i rimborsi per le spese per le utenze domestiche (acqua, luce e gas).
  • Credito d’imposta per l’acquisto di un registratore telematico: gli esercenti che acquisteranno un dispositivo elettronico o adegueranno gli strumenti attuali per la trasmissione della fattura telematica all’Agenzia delle Entrate potranno godere di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 100% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 50€ per ogni registratore telematico acquistato. Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti Quater, definirà le modalità attuative della disposizione, anche per consentire il rispetto del plafond di spesa messo a disposizione, fissato in 80 milioni di euro.
  • Tagli sulle accise per i carburanti: sono stati stanziati 1,3 miliardi di euro per prorogare lo sconto fiscale sulle accise della benzina e del diesel dal 19 novembre 2022 fino al 31 dicembre 2022. Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti dovranno comunicare, entro il 31 gennaio 2023 all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti oggetto dell’agevolazione in esame giacenti nei serbatoi dei relativi depositi ed impianti alla data del 31 dicembre 2022.
  • Rafforzamento degli approvvigionamenti di gas naturale: al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazioni di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza posta fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi mc. Tale previsione è stata oggetto di non poche perplessità in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti Ter 144/2022, tenutosi in data 10 novembre 2022, seduta in cui si è parlato molto di una programmazione d’interventi futuri sul tema energia.

Rispetto alla bozza, non è più prevista la modifica relativa al tetto massimo per il contante che sarà, con molta probabilità, inserita all’interno dell’imminente Legge di Bilancio per l’anno 2023.

Accanto a misure di carattere generale, non sono mancati interventi volti a sostenere le imprese italiane nell’affrontare la crisi energetica, primo fra tutti, la previsione di un credito d’imposta per il mese di dicembre (2022) per i forti consumi di energia elettrica e gas. Vediamo, nello specifico, di cosa si tratta.

Sostegno alle imprese per il rincaro delle bollette

Prima di procedere nell’analisi approfondita dei “ritocchi” operati dal nuovo Decreto Aiuti Quater è bene tenere a mente che questo “nuovo” Decreto-legge si pone in linea di continuità con il Decreto-legge 144/2022 (Decreto Aiuti Ter).

L’articolo 1 della bozza riconosce ed estende i contributi previsti dall’articolo 1, commi I, II, III, IV, del D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti Ter) anche per il mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale non apportando, sostanzialmente, modifiche alle condizioni di ammissibilità. Per il mese di dicembre, pertanto, sono confermate le aliquote previste per i mesi di ottobre e novembre:

Imprese “energivore”:

Credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, qualora il prezzo per kWh della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019. Sono incluse anche le spese per l’energia elettrica prodotta e auto-consumata nel mese di dicembre 2022.

Imprese “gasivore”:

Credito d’imposta pari al 40% delle spese sostenute per la componente gas acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022 per usi generici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS), pubblicati dal   Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Imprese a forte consumo di energia elettrica, non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW:

Credito d’imposta pari al 30% della spesa sostenuta per la componente energia acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre, qualora il prezzo per l’acquisto della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Imprese a forte consumo di gas naturale, diverse da quelle energivore:

Credito d’imposta pari al 40% della spesa sostenuta per la componente di gas naturale acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di dicembre 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Modalità di utilizzo del credito d’imposta

I crediti d’imposta maturati per l’acquisto di materia prima nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, sono utilizzabili in compensazione entro la data del 30 giugno 2023. Si prevede, pertanto, uno spostamento del termine ultimo di utilizzo di tali crediti che riguarda anche i crediti d’imposta di cui all’articolo 6 del D.L. 115/2022 (Decreto Aiuti bis). Sono ricompresi, quindi, anche i crediti maturati nei periodi antecedenti (attuale articolo 1, comma III). Si conferma, inoltre, quanto precisato nei precedenti decreti: i crediti d’imposta maturati non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

L’ultimo periodo del comma III ammette la cumulabilità: “i crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto”.

Per quanto riguarda la possibilità di cessione dei crediti, rimane vigente l’obbligo di cessione per l’intero credito maturato, includendo, come possibili soggetti destinatari, gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione e fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari regolarmente iscritti agli albi di riferimento. Il cessionario può usufruire dei crediti d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 30 giugno 2023.

Il comma VI dell’articolo 1 prevede che i beneficiari dei crediti d’imposta, entro il 16 marzo 2023, devono inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio del 2022. Norma che proroga il termine previsto al comma VIII dell’articolo 1 del D.L. 144/2022, inizialmente previsto per il 16 febbraio 2023.

Ulteriori forme di sostengo per le imprese

L’articolo 3, commi I, II, III, disciplina la possibilità per le imprese italiane di rateizzare gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale effettivamente consumata per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 settembre 2023.

Le imprese interessate, in ogni caso, devono:

  • formulare apposita istanza al fornitore secondo le modalità da definire con successivo decreto del MISE (da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti Quater);
  • entro 30 giorni il fornitore ha l’obbligo di proporre al richiedente un prospetto di rateizzazione recante: a. l’ammontare degli importi dovuti; b. l’entità del tasso di interesse eventualmente applicato; c. le date di scadenza di ciascuna rata; d. ripartizione delle medesime rate.

L’esperibilità di tale strumento agevolativo è possibile previo rilascio di un’apposita copertura assicurativa sull’interno credito rateizzato.

Il numero delle rate va da un minimo di 12 ed un massimo di 36. Quanto previsto si applica a tappeto per tutte le imprese interessate, senza che vengano richiesti ulteriori requisiti. Si decade dal beneficio in caso di mancato adempimento di due rate anche non consecutive. In questo caso, l’impresa dovrà versare l’importo residuo in un’unica soluzione.

Il comma VII, dell’articolo 3, precisa che l’adesione al piano di rateizzazione non è obbligatoria, ma è alternativa rispetto ai crediti d’imposta previsti all’articolo 1 del Decreto-legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti Quater) e all’articolo 1 del Decreto-legge 144/2022 (Decreto Aiuti Ter). Ciò vuol dire che le imprese aderenti al piano di rateizzazione non possono usufruire dei crediti d’imposta previsti per i mesi di ottobre, novembre e dicembre.

Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura, SACE S.p.A., è autorizzata a concedere, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultate dai piani di rateizzazione delle fatture emesse fino al 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023.

La garanzia è rilasciata a condizione che le imprese non abbiamo approvato la distribuzione di dividenti o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si chiede la rateizzazione, sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo con sede in Italia. Nel caso in cui siano già stati distribuiti dividendi o siano state riacquistate azioni al momento della richiesta, l’impegno è assunto dall’impresa per i 12 mesi successivi.

Superbonus: un taglio, forse, fin troppo deciso e decisivo

Va in porto il piano di revisione del Superbonus, infatti, la percentuale dello sconto sulla spesa per i lavori di efficientamento energetico scende al 90%, confermando l’agevolazione anche per gli immobili unifamiliari ma con un limite di reddito massimo (15.000€), e a condizione:

  • che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento (usufrutto o nuda proprietà).

Saranno di conseguenza escluse locazioni e comodati d’uso.

L’abbassamento della percentuale è previsto soltanto per le spese sostenute nell’anno 2023 (articolo 9, comma III) mentre, per le spese sostenute entro la fine di dicembre 2022 continua a trovare applicazione la percentuale del 110%. Quest’ultima si applica fino al 31 marzo 2023 per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari indipendenti ed autonome site in edifici plurifamiliari (villette e appartamenti con ingresso autonomo in una palazzina) che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.

Inoltre, a partire dall’entrata in vigore del nuovo Decreto-Legge, per i lavori trainati all’interno delle unità immobiliari sarà necessario che la persona fisica sia proprietaria o abbia diritto reale di godimenti dell’immobile (usufrutto o nuda proprietà).

Per quanto riguarda i condomini, invece, il 110%, si applica per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per chi delibera e presenta la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata Superbonus (CILAS) entro il 25 novembre 2022, mentre si riduce al 90%, per tutto il 2023, per coloro che non hanno ancora deliberato. In quest’ultimo caso si tratta di una vera corsa contro il tempo per poter usufruire di quel che resta del 110%.

Il termine perentorio del 25 novembre 2022 trova applicazione anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione in riferimento alla presentazione dell’istanzia per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Rimarranno fuori dalla possibilità di usufruire del 110%, pertanto, quelle realtà condominiali che, alla data del 25 novembre 2022, non avranno ancora deliberato e le unità familiari che alla data del 30 settembre 2022 non hanno completato almeno il 30% dei lavori complessivi. In riferimento alla CILAS, risulta problematica la possibilità che le amministrazioni comunali possano attivarsi per possibili contestazioni.

Di seguito, una breve tabella riepilogativa:

Infine, l’articolo 9, comma IV, prevede la possibilità di fruire, in dieci quote annuali di pari importo, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati. La quota di bonus che sarà utilizzata nell’anno non potrà essere usufruita negli anni successivi né richiesta a rimborso.

La finalità è quella di “riattivare” il mercato dei crediti sbloccando possibili nuove acquisizioni.

Cosa aspettarsi dal nuovo Governo prossimamente?

Delineare una timeline precisa su quali tematiche si focalizzeranno le future azioni del nuovo Governo è alquanto difficile. Sicuramente, il tema del sostegno alle imprese e ai cittadini per affrontare la crisi energetica sarà nuovamente oggetto di prossime disposizioni normative (soprattutto in vista della prossima Legge di Bilancio).

Questa ipotesi è anche il frutto, da quanto emerso in fase di discussione alla Camera, del progetto di legge di conversione del D.L. 144/2022 in cui tra gli emendamenti e i vari ordini del giorno si è cercato di introdurre un maggiore focus sui seguenti topic:

  • Sblocco della cessione dei crediti relativi al Superbonus;
  • Intensificare gli investimenti nelle comunità energetiche in quanto possibili future risorse per affrontare la crisi energetica (in sostanza, si tende ad uno snellimento e semplificazione dell’iter burocratico attuale ed un maggiore coinvolgimento dei privati);
  • Ampliare la lista dei codici ATECO 2007 per le imprese energivore e gasivore per include quelle realtà imprenditoriali che ad oggi risultano ancora escluse.

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