Credito d’Imposta beni strumentali: utilizzo delle quote in caso di incapienza

  • Di Guido Alberto Micci
    • 02 Feb 2021
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
CIBS

La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020), in continuità con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2020), in relazione all’acquisizione di beni strumentali prevede la fruizione del credito d’imposta in “n” quote costanti annuali.

La questione rimasta pendente era relativa alla sorte di eventuali quote o frazioni di esse non compensate nell’anno di competenza.

In occasione di Telefisco 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento in merito precisando che la quota annuale del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali non utilizzata in compensazione, per incapienza dei debiti tributari e contributivi, può essere riportata all’anno seguente e va a sommarsi alla quota di credito di competenza dell’esercizio successivo.

Per chiarire meglio il concetto, si riporta l’esempio proposto all’Agenzia delle Entrate:

  • Credito per investimenti in beni strumentali = 900 €
  • Quote annuali = 300 € cadauna
  • Periodo di fruizione = 2021/2023
  • Quota compensata nel 2021 = 250 €
  • Quota compensabile nel 2022 = 300 € (quota annuale 2022) + 50 € (quota residua 2021)
  • Quota compensabile nel 2023 = 300 €

La quota annuale pari a 1/3 del credito d’imposta maturato costituisce quindi il limite massimo di fruibilità del credito; pertanto l’ammontare residuo può essere utilizzato nei periodi d’imposta successivi secondo le ordinarie modalità di fruizione del credito.

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è coerente con la posizione precedentemente assunta in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dal c.d. Decreto Competitività (art. 18 D.L. 91/2014), che prevedeva una modalità di fruizione analoga all’attuale agevolazione del Piano Transizione 4.0 con ripartizione del credito in 3 quote annuali.

La circolare AdE 5/E/2015 recitava infatti: “Nel caso in cui, per motivi di incapienza, la quota annuale – o parte di essa – non possa essere utilizzata, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta”.

Guido Micci
Research & Services Specialist – Leyton Italia

Author

Guido Micci
Guido Alberto Micci

Research & Services Specialist

I nostri articoli

Vedi altro arrow_forward
Whistleblowing
Whistleblowing: le principali novità e le raccomandazioni per ...

Con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 è cambiata la disciplina in materia di Whistle...

Carbon Neutrality
La Carbon Neutrality secondo la Norma ISO 14068-1:2023

La Carbon Neutrality, come definita nella recente normativa ISO 14068-1:2023, emerge come un trag...

Crediti d'imposta 4.0
Comunicazione obbligatoria per la fruizione dei Crediti d’Impo...

Nella tarda serata di venerdì 29 marzo 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decret...

Crediti di carbonio
Crediti di Carbonio: combattere il cambiamento climatico e rag...

Dal mercato volontario a quello obbligatorio, i Crediti di Carbonio stanno trasformando il panora...