Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo: il parere del MISE assume sempre più importanza

  • Di Alessandra Gallini
    • 09 Mar 2022
    • read
  • Twitter
  • Linkedin
Credito d' imposta come funziona

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un aumento esponenziale delle richieste, da parte di imprese e società, del credito di imposta ricerca e sviluppo. L’Agenzia delle Entrate è stata quindi chiamata a svolgere numerosi controlli per poter accertare la legittimità del credito.

Spesso si assiste, però, a numerose controversie e contestazioni, soprattutto riferite alla natura dell’attività svolta dall’impresa e all’eventualità che la stessa possa rientrare nelle così denominate “attività agevolate”.

È ormai risaputo che un’attività, per poter essere considerata valida ai sensi della disciplina, deve rispettare e manifestare numerose caratteristiche (normalmente contenute nella Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione) tra cui ricordiamo a titolo esemplificativo la “ricerca fondamentale” e la “ricerca industriale”.

Una volta definite queste caratteristiche e presentata la richiesta, esse dovranno essere sottoposte a numerose attività di verifica che spesso si traducono in studi complessi altamente tecnici. In questo senso, accade spesso che le società rimangano deluse poiché le loro attività d’impresa non sono considerate e qualificate come dovrebbero.

Si rivela necessario, quindi, essere in grado di poter sfruttare particolari competenze tecniche per effettuare questi controlli e, non troppo sporadicamente, l’Ufficio non ne risulta dotato, con la conseguenza che il lavoro delle imprese potrebbe non essere rispettato e classificato dignitosamente. Per questi motivi all’Amministrazione finanziaria, così come al contribuente, viene data facoltà di interrogare sulla questione il Ministero dello Sviluppo Economico considerato l’Ente più competente.

Ultimamente, però, è stato reso noto dalle aziende che l’Agenzia delle Entrate non si avvale di questa facoltà rendendo così la valutazione delle attività di impresa molto superficiale e inficiando così la legittimità dell’ottenimento del credito. Esiste, infatti, una particolare disciplina definita come “Disciplina del credito inesistente”

In particolare, l’Agenzia delle Entrate sta applicando – pressoché “automaticamente” – la disciplina del credito inesistente di cui all’articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997 che normalmente prevede:

  • l’irrogazione di una sanzione dal 100% al 200% della misura del credito compensato;
  • il divieto di definizione agevolata delle sanzioni;
  • il termine di accertamento al 31.12 dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito utilizzato in compensazione.

Le conseguenze per le aziende sono quindi molto gravi.

L’Ufficio, in ogni caso, deve fornire uno studio del caso per poter applicare la disciplina sovracitata; spesso accade quindi che queste valutazioni siano fredde contestazioni ricche di affermazioni fin troppo semplici, non avvalorate da prove e senza alcun riferimento “tecnico” fondante.

Diverse imprese si sono quindi rivolte alle Commissioni tributarie al fine di contestare il processo operativo dell’Amministrazione: così la giurisprudenza di merito si esprime quasi sempre a favore dei ricorrenti riconoscendo che la facoltà riconosciuta all’Agenzia delle Entrate di richiedere al MISE un parere tecnico debba divenire un obbligo tutte le volte in cui la natura tecnica degli accertamenti è prevalente rispetto agli aspetti puramente amministrativi e manchi, all’interno dell’Amministrazione, una professionalità specifica per condurre l’istruttoria.

In particolar modo, si è espressa anche la Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Vicenza affermando che, in assenza di un parere da parte del MISE, sussiste “l’eccesso di potere da parte dell’ufficio, stante che lo stesso non è competente, sotto l’aspetto tecnico, a valutare la valenza dell’attività svolta”.

Tale sentenza non è utile solo per avvalorare una tesi più volte sostenuta dalle Commissioni tributarie in quanto ha affrontato per la prima volta un ulteriore aspetto: l’importanza dell’elemento probatorio.

Nel caso specifico, i Giudici della Commissione sovracitata avevano accolto il ricorso del contribuente non facendo riferimento alla semplice mancanza di competenza tecnica dell’Amministrazione; quest’ultima non aveva fornito alcuna prova in relazione alle contestazioni che aveva sollevato. Il ricorrente contribuente aveva però prodotto un elaborato dal quale emergeva in particolar modo l’innovatività delle attività di ricerca e sviluppo che aveva svolto. La CTP di Vicenza aveva allora affermato che le specifiche conclusioni contenute nell’elaborato avevano avvalorato le rimostranze avanzate dal contribuente, depotenziando così la risposta che era stata predisposta dall’Ufficio.

Alessandra Gallini
Research and Services Intern – Leyton Italia

Author

Alessandra Gallini

Research and Services Intern

I nostri articoli

Vedi altro arrow_forward
Whistleblowing
Whistleblowing: le principali novità e le raccomandazioni per ...

Con il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 è cambiata la disciplina in materia di Whistle...

Carbon Neutrality
La Carbon Neutrality secondo la Norma ISO 14068-1:2023

La Carbon Neutrality, come definita nella recente normativa ISO 14068-1:2023, emerge come un trag...

Crediti d'imposta 4.0
Comunicazione obbligatoria per la fruizione dei Crediti d’Impo...

Nella tarda serata di venerdì 29 marzo 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decret...

Crediti di carbonio
Crediti di Carbonio: combattere il cambiamento climatico e rag...

Dal mercato volontario a quello obbligatorio, i Crediti di Carbonio stanno trasformando il panora...