Agevolazioni per le Imprese Gasivore – D.M. 541/21 MITE

  • Di Pietro Casalino
    • 15 Feb 2022
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imprese gasivore

Il caro prezzi dell’energia di questi mesi non ha precedenti nelle quotazioni borsistiche del Gestore dei Mercati Energetici (GME).

Dicembre 2021 ha registrato il picco storico per il prezzo di mercato del gas naturale con una quotazione di 113 €/MWh. Per comprendere al meglio l’impennata dei prezzi, basti pensare che a dicembre 2020 il valore in borsa del gas era di 16 €/MWh, in pratica sette volte in meno del valore attuale.

A scontare in maniera più gravosa tale aumento, sono le aziende gasivore italiane che si trovano a sostenere delle spese economico/ energetiche imparagonabili rispetto agli anni passati, comunque non privi di difficoltà anche a causa della Pandemia di COVID-19.

Questa dinamica rialzista dei prezzi dell’energia rischia di pregiudicare ulteriormente la competitività economico/ finanziaria di tali imprese, soprattutto in un momento di ripresa come quello attuale.

Imprese gasivore: cosa sono e agevolazioni disponibili

Sono considerate imprese gasivore, le società che hanno un consumo medio di gas naturale, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno, ovvero 94.582 Sm3 /anno (considerando un potere calorifico per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/ Sm3).

Tali imprese a forte consumo di gas naturale potranno beneficiare dell’agevolazione sancita dal D.M. 541/21 (denominato “Decreto Gasivori”) del Ministero della Transizione Ecologica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio 2022 che prevede una riduzione degli oneri del sistema gas sulle componenti relative al trasporto RETIG e alla distribuzione REIG a decorrere dal 1° aprile 2022.

Precisiamo che sono ammesse alle agevolazioni le imprese che, al momento della presentazione della domanda dell’anno di riconoscimento del beneficio, adottano le misure per l’uso efficiente dell’energia in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 102/2014, ovvero:

  • Adottano un sistema di gestione allineato alle norme ISO 50001;
  • Sono in possesso della diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, comunicata all’ENEA ai sensi dell’articolo 8, commi 1 e 5, del medesimo decreto legislativo e in corso di validità, con in rilievo gli indicatori di riferimento per l’efficienza dei consumi di gas naturale in ciascun settore. Le imprese titolari di diagnosi energetica hanno l’obbligo di effettuare almeno uno degli interventi individuati nella diagnosi stessa nell’intervallo di tempo tra una diagnosi e la successiva, dandone indispensabile comunicazione nella diagnosi successiva all’intervento stesso.

Nel caso in cui i precedenti vincoli siano rispettati, le imprese aventi diritto possono accedere alle agevolazioni assumendosi l’impegno di adempiere a quanto previsto dalle lette a) e b) nel corso dell’anno di riconoscimento del beneficio.

Altro requisito fondamentale per le imprese che vogliono accedere a tale agevolazione, è che esse svolgano le proprie attività con codice ATECO presente nell’Allegato 1 del Decreto pubblicato dal MITE.

I livelli di contribuzione minima alle componenti relative al trasporto RETIG e alla distribuzione REIG , sono deliberati come segue in dettaglio:

a) Le imprese titolari di indice d’intensità gasivora correlato sul VAL maggiore o uguale al 20%, il livello di contribuzione per gli gli oneri RETIG e REIG   è pari al minimo valore tra quello riportato nella successiva tabella, in funzione dell’intensità gasivora su VAL, e il valore applicabile ai sensi della successiva lettera “b)”

b) Per le imprese caratterizzate da un indice di intensità gasivora su VAL inferiore al 20%, la percentuale di agevolazione è pari a quella indicata nella tabella di seguito riportata, in funzione dell’intensità gasivora sul fatturato.

Nel caso in cui il VAL e l’intensità gasivora rispetto al VAL risultino negativi, l’impresa non potrà accedere ai benefici.

In sede di prima applicazione, la decorrenza dell’agevolazione è prevista dal 1° aprile 2022 ed il periodo di riferimento per i consumi ed il VAL è il triennio dal 2018 al 2020, con il 2020 escluso.

Resta attualmente da definire la data di apertura dello sportello di presentazione della domanda.

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Pietro Casalino

Energy Manager Junior

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